Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34539 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 34539 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da

DE LUCA Gaetano, nato ad Acerra il 04/01/1984
DE LUCIA Giovanni, nato a Maddaloni il 21/10/1986

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12 aprile 2010;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario
Fraticelli, che ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
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RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicate di là Corte d’appello di Bologna confermava la
sentenza del 21 marzo 2009, con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva
dichiarato Gaetano De Luca e Giovanni De Lucia colpevoli del reato di lesione
personale aggravata (ai sensi degli artt. 110, 582-586, 81 n. 1 cod. pen. perché, in
concorso tra loro, avvalendosi di spranghe di ferro, per motivi di parcheggio,

Data Udienza: 11/04/2014

colpivano su varie parti del corpo fino a farlo cadere a terra Fossile Gianni e gli
cagionavano così lesioni personali consistite in “trauma policontusivo” giudicate
guaribili in 20 giorni) e del reato di cui agli artt. 110, 612 cpv. cod. pen. perché, in
concorso tra loro, minacciavano a Fossile Gianni un danno ingiusto grave,
profferendo al suo indirizzo le espressioni: “Ti sparo, ti ammazzo, sei morto, noi
siamo napoletani”; e, per l’effetto, li aveva condannati alla pena di anni due di
reclusione Giovanni De Lucia ed alla pena di anni uno e mesi quattro Gaetano De

2.

Avverso l’anzidetta pronuncia gli imputati, personalmente, hanno

proposto distinti ricorsi per cassazione.
Con il primo motivo del ricorso di De Luca si eccepisce inosservanza delle
norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla notifica del decreto
di citazione per il giudizio di appello. Si deduce, al riguardo, che l’anzidetto decreto
era stato notificato in luogo diverso dal domicilio eletto (in Afragola, alla via
Saggese 3° traversa n. 14, ove pure risiedeva) e, precisamente nella stessa
rtkagola, via Don Gaetano Capasso n. 22, peraltro in mani del padre Andrea, come
risultava dal verbale di notifica del 15.10.2012 dei Carabinieri della locale Stazione.
Con il secondo motivo di denuncia mancanza di motivazione sul diniego di
sospensione condizionale della pena, chiesta nelle conclusioni dell’atto d’appello.
Con il terzo si eccepisce erronea applicazione la legge penale, in relazione al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, tanto più necessarie per
mitigare gli effetti negativi dell’aggravante dell’art. 61, n. 1, cod. pen.
Con il quarto si deduce erronea applicazione la legge penale in relazione alla
quantificazione della pena, pur in presenza di lesioni lievissime e di soggetto privo
di particolare capacità a delinquere, stante la sua incensuratezza.
Con unico motivo d’impugnazione, Giovanni De Lucia denuncia violazione
dell’art. 606, lett. b) ed e), in relazione alla mancanza di gravi elementi indiziari,
all’insufficienza di motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto su cui è
basata la condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di Gaetano De Luca, relativo all’eccepita nullità
del decreto di citazione per il giudizio di appello, é destituito di fondamento.
Ed infatti, dall’esame dell’incartamento processuale – consentito dalla natura
processuale della questione proposta – risulta la piena regolarità della notifica.
È vero che l’imputato aveva fatto rituale elezione (rectius dichiarazione) di domicilio
in Afragola, via Saggese, 3° trav. n. 14 (come da verbale del 14.10.2006 in atti),
mentre la notifica del decreto di citazione era avvenuta in altro luogo, sempre in

2

Luca, oltre conseguenziali statuizioni.

Afragola ma in via Gaetano Capasso 22, ma è pur vero che, nel caso di specie, può
agevolmente ravvisarsi, per implicito, il presupposto di compiuto, inutile, accesso al
domicilio dichiarato. Infatti, la notifica è stata compiuta dai Carabinieri della
stazione di Afragola, che – tanto più in ragione delle limitate dimensioni del centro
abitato – non era certo disagevole accedere al ti§ domicilio dichiarato e, riscontrata
l’assenza del destinatario, attivarsi alla ricerca del luogo ove di fatto risiedeva.
Luogo individuato ad un preciso indirizzo, ove hanno proceduto alla notifica

indicato come convivente. Dunque, dal verbale di polizia giudiziaria, dotato di
rilevanza fidefacente, emergono significative circostanze, ossia la residenza di fatto
dell’imputato in casa del padre ed il rapporto di coabitazione. Al dato di fatto,
dimostrativo della diligenza del verbalizzante nel porre in essere tutte le condizioni
perché il destinatario avesse contezza dell’atto, prfa poi aggiunto l’elemento
processuale rappresentato dal fatto che, alla prima udienza, innanzi alla Corte
d’appello di Bologna, una siffatta eccezione non era stata per nulla sollevata.
Pure infondato é il secondo motivo riguardante l’asserita mancanza di
motivazione in ordine all’istanza di sospensione condizionale della pena, ritualmente
proposta a verbale. È sufficiente considerare, al riguardo, che una motivazione nelle
pieghe del provvedimento impugnato si ravvisa, nel rilievo, ad immediato ridosso
dell’argomento relativo diniego delle attenuanti generiche, secondo cui il
comportamento dell’imputato era ostativo ad una prognosi favorevole sul rischio di
recidiva, il che, riproducendo l’essenza della valutazione ex art. 163 cod. proc.
pen., é da ritenere sufficiente a dar conto del diniego del reclamato beneficio.
Inammissibile, è il motivo riguardante le attenuanti generiche, trattandosi di
questione prettamente di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte, in quanto
adeguatamente motivato.
Per identiche ragioni è inammissibile il motivo riguardante l’entità della pena
irrogata, della cui determinazione il giudice a quo ha reso idonea motivazione.
Decisamente inammissibile é, invece, l’intero ricorso di Giovanni De Lucia,
che si compone di poche, generiche ed assertive, proposizioni.

2. Per quanto precede, il ricorso di Gaetano De Luca – globalmente considerato – deve essere rigettato, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso di
Giovanni De Lucia. Il tutto con le conseguenziali statuizioni dettate per ciascuna
posizione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di De Luca Gaetano, che condanna al pagamento delle
spese processuali.
3

mediante consegna di copia al padre dell’imputato Andrea De Luca, espressamente

Dichiara inammissibile il ricorso di De Lucia Giovanni che* condanna al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000 in favore della Cassa delle
ammende

Così deciso 1’11/04/2014

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