Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3453 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3453 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUGGIONI SALVATORE N. IL 25/05/1970
avverso la sentenza n. 477/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 08/10/2013
RG.49262/2012 Puggioni
Considerato che:
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, deducendo la nullità della sentenza per violazione
delfart.606 lett. c) e), c.p.p. per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza
in riferimento alla mancata rinnovazione del dibattimento, e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al
giudizio di responsabilità.
vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Le valutazioni di merito sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali
e l’argomentare scevro da vizi logici (Cass. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), e la mancanza di specificità dei
motivi va poi apprezzata non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, ai sensi dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p.,
nell’inammissibilità (Cass.Sez.IV n.5191/2000 Rv.216473). Anche la censura relativa al lamentato diniego della
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondata. La rinnovazione del dibattimento nel giudizio
d’appello è infatti istituto del tutto eccezionale; soltanto la rilevanza e la decisività dei fatti, non potuti provare in primo grado,
nelle ipotesi di legge e nel concorso delle richieste condizioni, possono consentire la rinnovazione del dibattimento (v., tra le
tante, Cass.Sez.11, sent.n.8106/2000 Riv.216532).
Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano viziate da illogicità manifeste e sono infine esaustive, sia
in punto responsabilità che in ordine alla sussistenza del reato, in considerazione della certa identificazione dell’imputato..
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso (v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente
in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Euro 1000 in f re della Cassa delle ammende.
ROffla, .10.2013
Nel ricorso si prospettano valutazioni di elementi di fatto, divergenti da quelli cui è pervenuto il giudice d’appello e