Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3451 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3451 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FRICANO ISIDORO GIOVANNI N. IL 24/06/1986
avverso la sentenza n. 5391/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del
19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.9)0,che ha concluso per k
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2014

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale, nel disporre l’applicazione della
pena nella misura concordata tra le parti per il
reato di guida in stato di ebbrezza alcolica
(art.186, comma 2, lett.c) del Codice della Strada
con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per
litro, con incidente stradale, ha ordinato la
revoca della patente di guida conseguita
dall’imputato, riconoscendo espressamente il
carattere obbligatorio della misura, ai sensi di
quanto previsto dall’art.186 comma 2 bis, secondo
periodo, del Codice della Strada.
Avverso la predetta sentenza Fricano, a mezzo del
proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione
deducendo il vizio di violazione e falsa
applicazione dell’art.186 comma 2 bis del Codice
della Strada per omessa applicazione, nell’irrogare
la sanzione amministrativa accessoria, del disposto
di cui all’art.222 del Codice della Strada, pur
richiamato nella disposizione applicata. Secondo il
ricorrente il provvedimento impugnato era del tutto
privo di motivazione in ordine alla valutazione
degli elementi indicati dall’art.222 citato che,
per gli incidenti stradali che abbiano cagionato
unicamente lesioni personali colpose lievi, prevede
la sospensione della patente (e non la revoca), per
un periodo massimo di tre mesi.
Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della
sentenza impugnata nella parte in cui disponeva nei
suoi confronti la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Non sussiste infatti la censurata violazione di
legge in cui sarebbe incorso il giudice che,
nell’applicare la sanzione accessoria della revoca
della patente di guida, non avrebbe tenuto conto

Con sentenza in data 19.02.2013 nei confronti di
Fricano Isidoro Giovanni, imputato in ordine al
reato di cui alla’art.186, comma 2, lett.c) e 2 bis
e sexies del Codice della Strada, il Tribunale di
Palermo-sezione distaccata di Bagheria- applicava
all’imputato la pena di mesi otto di arresto ed
euro 3.000,00 di ammenda, con la sospensione
condizionale e la revoca della patente di guida.

delle disposizioni inserite nell’art.222 del Codice
della Strada.
Le disposizioni contenute negli articoli 186, comma
2 bis e 222 del Codice della Strada hanno per
oggetto in realtà situazioni differenti. Con la
prima si stabilisce l’obbligatorietà della revoca
della patente di guida qualora un conducente, nei
confronti del quale sia stato accertato un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro,
provochi un incidente stradale.
Con la seconda, si prevede, per la parte che qui
interessa, la sanzione amministrativa della revoca
della patente di guida quando dal fatto commesso da
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell’art.186, comma 2, lett.c) ovvero da soggetto
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope, derivi un danno alla persona e, in
particolare, una lesione personale colposa grave o
gravissima ovvero un omicidio colposo (secondo e
terzo periodo dell’art.222, comma 2, del Codice
della Strada).
Premessa tale diversità di campo applicativo, ben
si comprende perché l’art.186, comma 2 bis, nel suo
ultimo periodo, faccia salva in ogni caso,
l’applicazione dell’art.222.
Nella fattispecie che ci occupa la contestazione
mossa all’imputato è quella di avere provocato un
incidente stradale mentre conduceva il veicolo in
stato di ebbrezza alcolica.
Nessun riferimento risulta invece nell’imputazione
ad eventuali danni alle persone. Infatti il
provvedimento impugnato non si riferisce ad una
ipotesi di lesioni colpose, ma unicamente alla
guida in stato di ebbrezza.
Così circoscritto il diverso ambito applicativo
delle due disposizioni, nessuna violazione di legge
è riscontrabile nel provvedimento impugnato che ha
fatto corretta applicazione del principio statuito
dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte
secondo cui la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida, nella
fattispecie in esame, è sottratta alla valutazione
discrezionale del giudice e deve essere irrogata
anche nel caso di sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti ( cfr, Cass., sez.5,
sent. n.86 del 13.12.2012).
dichiarato
pertanto
essere
deve
ricorso
Il
inammissibile e il ricorrente condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM

t

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma il 19.12.2014

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