Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34506 del 17/06/2014

Penale Sent. Sez. 5 Num. 34506 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 2622/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.Atte , (,,
che ha concluso per il v

Data Udienza: 17/06/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/10/2012, la Corte d’appello di Milano ha confermato la
decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia
A.A., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216,
comma primo, n. 2, 223 I. fall., perché, nella qualità di amministratore unico e
socio accomandatario della Poker s.a.s. di A.A. & C., dichiarata fallita in
data 15/07/2004, sottraeva o distruggeva in parte i libri e le scritture contabili
della società e, comunque, li teneva in guisa da non rendere possibile la

pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
La Corte territoriale ha rilevato: a) che, alla stregua della relazione del curatore,
il A.A. non aveva consegnato alcuno dei libri obbligatori e neppure i registri Iva
delle vendite e degli acquisti; b) che la documentazione consegnata in seguito
dal A.A. in modo frammentario e disordinato era insufficiente ed incompleta, in
quanto si trattava di fatture non registrate, di documentazione bancaria non
annotata, di un elenco clienti; c) che, in ogni caso, mancava la documentazione
contabile relativa agli anni 2003 e 2004; d) che il A.A., oltre a proseguire
l’attività, per il tramite di altra società, della quale figurava come accomandante,
non aveva mai consentito di reperire le autovetture delle quali risultava titolare;
e) che, in definitiva, il A.A. non aveva messo a disposizione della curatela le
scritture contabili, al fine di proseguire in altri modi l’attività, a detrimento della
massa dei creditori, i quali, data l’assenza di attivo, non avevano potuto
soddisfare le proprie pretese.
2.

Il A.A. ha proposto personalmente ricorso per cassazione, affidato ai

seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta inosservanza degli artt. 520 e 522 cod.
proc. pen., per avere la Corte disatteso le conclusioni del P.M., che aveva chiesto
di derubricare il reato in quello di bancarotta semplice, senza attivare la
procedura di cui all’art. 520 cit.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale trascurato di considerare che, nel caso di specie, faceva difetto: a) sia
l’elemento oggettivo del reato, dal momento che egli aveva consegnato
documentazione che avrebbe consentito, con una semplice attività di
elaborazione, di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; b) sia
l’elemento soggettivo, considerato che la mancata tenuta delle scritture contabili
discendeva dallo scoramento prodotto dalla crisi dell’impresa e dall’assenza di
denaro occorrente per pagare il commercialista. D’altra parte, l’inizio di altra
attività era finalizzato non a dissipare l’attivo, ma a garantire il reperimento di
fondi per pagare i creditori.
1

ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, allo scopo di recare

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, per manifesta infondatezza, dal momento che
non ricorre alcun difetto di contestazione, in quanto la sentenza impugnata ha
ritenuto sussistente proprio il fatto contestato all’imputato. D’altra parte, la
diversa qualificazione prospettata dal P.M. nelle conclusioni non recepite dal
giudice non ha comportato alcun mutamento della materialità del fatto
contestato, talché completamente fuori fuoco è la dedotta violazione degli artt.
520 e 522 del codice di rito.

Seguendo l’ordine delle censure formulate dal ricorrente, osserva la Corte: a)
che la tesi della agevole ricostruibilità del patrimonio e del movimento degli affari
della società fallita è affermata apoditticamente dal ricorrente, il quale, peraltro,
neppure si cura di smentire, con un puntuale riferimento alle risultanze degli atti
processuali, l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non era stata
consegnata alcuna documentazione contabile relativa agli anni 2003 – 2004; b)
che la rappresentazione dell’obiettivo di saldare i debiti maturati, attraverso
l’inizio di una nuova attività – peraltro, accuratamente occultata dall’imputato,
attraverso l’assunzione del ruolo di accomandante in altra struttura societaria – è
assolutamente irrilevante, giacché il reato previsto dall’art. 216, comma primo n.
2, della legge fallimentare richiede semplicemente il dolo generico, costituito
dalla consapevolezza nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrà
rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo,
per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez.
5, n. 5264 del 17/12/2013 – dep. 03/02/2014, Manfredini, Rv. 258881), mentre
ulteriori finalità perseguite dall’agente restano estranee alla componente
soggettiva della fattispecie.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma il 17/06/2014

Il Componente estensore

ELLERIA

Il Presidente

2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

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