Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3450 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3450 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARAFFA GIUSEPPE N. IL 22/03/1983
avverso la sentenza n. 5497/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 12/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 17/12/2010, condannò alla
pena stimata di giustizia Garaffa Giuseppe, riconosciuto colpevole del reato di
cui all’art. 187, comma 7, cod. della str. La Corte d’appello di Milano il
4/4/2013 confermò la sentenza di primo grado.

2.1. Avverso quest’ultima statuizione l’imputato propone ricorso per

decreto di citazione» in appello per omessa notifica.
Assume il ricorrente che per errore si era proceduto a disporre la notifica
del decreto di citazione per l’udienza del 22/1/2013 in Novate Milanese, via
Gran Paradiso, 13, mentre in precedenza le notifiche erano state
regolarmente effettuate presso la residenza sita in Rho, via Beetinetti, 26.
Non andata a buon fine la tentata notifica di cui s’è detto, su sollecitazione del
Difensore, la Corte di merito, rinviando il processo al 4/4/2013, ordinò che la
notifica fosse effettuata presso la residenza di Rho. Tuttavia, l’atto veniva
notificato presso lo studio del Difensore, senza che fossero state rispettate le
disposizioni di cui all’art. 157, cod. proc. pen. Nonostante si fosse in presenza
di una nullità insanabile l’udienza si era tenuta regolarmente e all’esito della
stessa la Corte di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso non è fondato.
La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art.
179 cod. proc. pen., ricorre soltanto, secondo la costante interpretazione resa
in sede di legittimità, nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata
omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti
inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte
dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui risultino violate le regole
relative alla modalità di esecuzione della notifica, per i quali è applicabile la
sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 6, n.
34170 del 4/7/2008, Rv. 240705). Con la conseguenza che la nullità che ne è
derivata deve ritenersi sanata quando risulti provato che la stessa non ha
impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto
di difesa, rimanendo, comunque, priva di effetti se non è dedotta
tempestivamente, in quanto essa è soggetta alla sanatoria speciale di cui
all’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle

cassazione corredato da unitaria censura, con la quale deduce la «nullità del

regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui
all’art. 180 cod. proc. pen. (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 3, n. 44880 del
18/7/2014, Rv. 260606; Sez. 3, n. 20349 del 16/3/2010, Rv. 247109; Sez. 4,
n. 6211/010 del 12/11/2009, Rv. 246639).
Nel caso in esame ricorrono le condizioni sananti di cui detto: la notifica,
effettuata presso il Difensore fiduciario, era ben conoscibile dall’imputato e il
primo omise di sollevare tempestiva eccezione, tanto che il Garaffa venne

5. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma il 12/11/2014

Il Co iglier estensore

Il Preside te

dichiarato contumace.

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