Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3450 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3450 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONACO LUIGI N. IL 03/08/1980
avverso la sentenza n. 9736/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 17 maggio 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 17 aprile 2007, alla pena di anni duewdi
reclusione ed euro 600 di multa nei confronti di Monaco Luigi, ritenuto colpevole del delitto di
ricettazione di ciclomotore.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione di
legge, nonché contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento del capoverso dell’art. 648 c.p.

valutazione di fatto mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale ha
dato atto che il valore del bene illecitamente acquisito osta alla concessione della chiesta
attenuante.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

Il motivo di ricorso non è consentito, poiché tende ad ottenere una inammissibile

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