Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3450 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3450 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO ERNESTO N. IL 19/11/1973
avverso la sentenza n. 1640/2015 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 07/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 07/01/2016

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta dello
imputato concordata con il PM, ha applicato ad Esposito Ernesto ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen. la pena di tre anni di reclusione ed C 10.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti dei tipo marijuana e cocaina, complessivamente
qualificati ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (n -iillecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 gennaio 016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine alla non rilevata sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.

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