Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34494 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34494 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEBARRE ROSETTA N. IL 07/03/1958
TRUZZI RINA N. IL 13/12/1957
avverso la sentenza n. 3463/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 27/05/2014

DEBARRE Rosetta e TRUZZI Rina, in proprio, hanno proposto separati
ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
03/12/2013 con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Ferrara
aveva loro applicato la pena concordata con il P.M. deducendo la

motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
Peraltro, con atti pervenuti il 25/03/2004, entrambe le ricorrenti hanno
rinunciato ai rispetti ricorsi che, quindi, vanno dichiarati inammissibili ex
art. 581 cpp con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 500,00
ciascuna
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
le ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma 27/05/2014
IL ESIDENTE

violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA