Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34494 del 27/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34494 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEBARRE ROSETTA N. IL 07/03/1958
TRUZZI RINA N. IL 13/12/1957
avverso la sentenza n. 3463/2013 TRIBUNALE di FERRARA, del
03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 27/05/2014
DEBARRE Rosetta e TRUZZI Rina, in proprio, hanno proposto separati
ricorsi per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data
03/12/2013 con la quale il giudice monocratico del Tribunale di Ferrara
aveva loro applicato la pena concordata con il P.M. deducendo la
motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità.
Peraltro, con atti pervenuti il 25/03/2004, entrambe le ricorrenti hanno
rinunciato ai rispetti ricorsi che, quindi, vanno dichiarati inammissibili ex
art. 581 cpp con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 500,00
ciascuna
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibili i ricorsi e
CONDANNA
le ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma 27/05/2014
IL ESIDENTE
violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in relazione alla mancata