Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3449 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3449 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SUBA ALINA IRINA N. IL 08/03/1987
avverso la sentenza n. 775/2013 TRIBUNALE di PISTOIA, del
06/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,2

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Data Udienza: 12/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 6/2/2014, condannò Suba
Alina Irina, imputata del reato di guida senza patente alla pena di C. 3.500,00
di ammenda.

2. Avverso la detta sentenza l’imputata proponeva appello, che,
stante il combinato disposto degli artt. 568, u.c. e 593, comma 3, cod. proc.

2.1. Con i due motivi esposti la ricorrente si duole dell’entità della
pena giudicata eccessiva, nonché del manato riconoscimento delle attenuanti
generiche e, di poi, dell’omessa sospensione condizionale. In particolare,
avuto riguardo all’ultima doglianza, la Suba deduce che il Tribunale non aveva
esposto i motivi del diniego, limitandosi ad asserire in forma apodittica la non
ricorrenza dei presupposti, nel mentre «il fatto reato in contestazione, per le
modalità concrete di svolgimento, appare connotato da esigua gravità».

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo, con il quale viene censurata l’entità della pena e il
mancato riconoscimento delle attenuanti innominate, è palesemente
infondato.
Come più volte chiarito in questa sede (cfr., da ultimo, Sez. 4, n. 21294 del
20/3/2013, Rv. 256197) la stima quantitativa della sanzione penale si sottrae
al sindacato di legittimità ove il giudice del merito abbia dato mostra di aver
tenuto conto dei parametri di cui all’art. 133, cod. pen., valorizzando anche gli
elementi a favore dell’imputato (nella specie l’assenza di precedenti), a
maggior ragione ove la pena, come nel caso in esame, risulti di misura
mediana.
La concessione o meno, poi, delle attenuanti generiche è frutto di un giudizio
di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo
di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l’esame
dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass., Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003,
Rv. 227142). In ogni caso, l’imputata neppure si perita d’indicare le ragioni di
meritevolezza della rivendicata attenuante e, comunque, di un trattamento
penale più favorevole (a quest’ultimo riguardo si limita ad insistere
sull’astratta scarsa lesività del reato, caratteristica, questa, ovviamente tenuta
in conto dal legislatore nel determinare il minimo ed il massimo edittale).

L

pen., veniva d’ufficio trasmesso a questa Corte.

4. Il secondo motivo, nella parte in cui denunzia l’apparenza della
motivazione in punto di diniego della sospensione condizionale, è fondato.
Invero, il Tribunale ha disatteso l’istanza attraverso un’espressione
tautologica, che integra la tipica motivazione apparente. Affermando, con
asserzione ingiustificatamente apodittica, la non ricorrenza dei «presupposti
per formulare un giudizio positivo tale da disporre la sospensione condizionale
della pena>>, il Giudice non appalesa affatto quali siano le concrete ragioni

conseguenza, la motivazione criptica ed inverificabile (in termini, Cass., Sez.
4, n. 2773 del 27/11/2012, Rv. 254969).
Su tale punto, pertanto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio al
Giudice di merito per nuovo vaglio che tenga conto delle superiori
osservazioni

5. L’affermazione di penale responsabilità con la presente sentenza
diviene irrevocabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente il
beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame
sul punto al Tribunale di Pistoia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di penale
responsabilità

Così deciso in Roma il 12/11/2014.

che, a suo parere, impediscono di formulare prognosi fausta, rendendo, di

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