Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34483 del 03/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34483 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAUN LAURENTIU COSTEL N. IL 2{AM34,41~
3D- 02
avverso la sentenza n. 756/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 03/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pordenone applicava a PAUN Laurentiu Costei, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine a più ipotesi di furto pluriaggravato in concorso, consumato e tentato, commesso fino al 16 maggio 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che propone questione di competenza per territorio.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono comunque manifestamente infondati o per altro
verso inammissibili, atteso che la questione viene proposta per la prima volta in questa sede e
mai era stata rilevata nel procedimento di merito nei termini di legge. Peraltro la scelta del rito
rende improponibili questioni di natura processuale superate dall’accordo fra le parti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2013.