Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3448 del 12/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3448 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARCELLONE SABRINA N. IL 12/10/1965
avverso la sentenza n. 2537/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/11/2014 la relazione fatta d
Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO
Udito il Procuratore Ge rale in persona del Dott.
che ha concluso per \
r\P

Udito, per la pa
Uditi difen

ile, l’Avv
vv.

Data Udienza: 12/11/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 23/10/2013,
confermò la sentenza del G.I.P. del Tribunale di La Spezia, emessa in data
6/3/2013, che aveva condannato Barcellone Sabrina, giudicata colpevole del
delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/’90, per avere illegalmente detenuto
per la cessione e ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente del tipo
eroina, riconosciute le attenuanti generiche, unificati i reati sotto il vincolo

stimata di giustizia.

2. L’imputata propone ricorso per cassazione avverso quest’ultima
determinazione prospettando duplice censura.

2.1. Con il primo motivo, denunziante vizio motivazionale e violazione
di legge, assume che la Corte territoriale aveva ingiustamente negato la
sussistenza dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 cit.: la condotta
appariva compatibile con l’ipotesi dello spaccio occasionale; era illogico
ritenere che la ripetizione della condotta potesse incidere sul dato ponderale,
il quale, in ogni occasione, restava esiguo, specie tenuto conto della
destinazione, almeno in parte, ad uso personale, trattandosi di
tossicodipendente; la trasformazione in autonomo reato dell’ipotesi attenuata
in discorso consentiva di affermare che «il fatto di lieve entità non è di per
sé incompatibile con il carattere non episodico dell’illecito commercio di
sostanze stupefacenti», ciò potendosi desumere dall’art. 74, comma 6 del
d.P.R. n. 309/1990, il quale «rende evidente che è ammissibile configurare
come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma
criminoso associativo».

2.2. Con il secondo motivo, denunziante omissione e vizio
motivazionale, travisamento probatorio e violazione di legge, la Barcellone
deduce che la Corte di merito, al fine di confermare la confisca della somma di
€. 51.340,00, aveva focalizzato la propria osservazione sui prelievi bancari
effettuati negli anni 2010/2012. Ove avesse esteso l’analisi ad epoca
antecedente e, in special modo, al periodo agosto/dicembre 2008 avrebbe
rilevato che l’imputata aveva formato la disponibilità liquida trovata in casa
attraverso plurimi prelievi dal proprio conto corrente bancario. Per questa
ragione, conclude la ricorrente, la Corte Ligure era incorsa nel vizio del
travisamento probatorio, avendo omesso di prendere in considerazione (e,

t.

della continuazione ed operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena

comunque, pervertendone il significato) gli elementi probatori decisivi (gli
estratti conto) indicati dalla Difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non merita di essere accolto.

3.1. In ordine al primo motivo può osservarsi quanto segue.

Corte di Genova è giunta ad escludere il comma 5 evidenziando l’intrapresa
d’una attività di spaccio ragguardevole, testimoniata dalla significativa
disponibilità di denaro contanti, che, come appresso verrà ripreso, non
trovava giustificazione alternativa; senza che la condizione di
tossicodipendenza, perciò solo, potesse modificare il quadro in favore
dell’imputata.
Invero, alla Barcellone si rimprovera di avere in più occasioni ceduto
singole dosi di eroina a tre consumatori (capo A), nonché di avere detenuto
per la cessione 25 dosi, oltre ad un ulteriore quantitativo (gr. 1,7) sfuso (capo
B).
Il comma quinto di cui detto, il cui contenuto, dopo la recente riforma che
lo ha trasformato in autonoma figura di reato, è rimasto immutato, delinea
un’evenienza fattuale di modesta offensività ove

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