Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3448 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3448 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GNESI CARLO N. IL 03/06/1961
avverso la sentenza n. 2461/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
20/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 20 gennaio 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 26 febbraio 2009, alla pena di anni due e
mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa nei confronti di Gnesi Carlo, ritenuto colpevole
del delitto di cui all’art. 643 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, lamentando difetti
motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità e alla misura della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto difetta del requisito della indicazione specifica della

comma 1, lett. c), c.p.p.). Infatti, il ricorrente non precisa quali siano gli elementi di
valutazione essenziali ai fini dell’accertamento della responsabilità e della determinazione del
trattamento sanzionatorio che il giudice di merito avrebbe trascurato, e, pertanto, non
consente in alcun modo l’esercizio del controllo di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile (art. 581,

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