Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34472 del 03/06/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34472 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL PACE GRAZIELLA N. IL 04/02/1942
avverso la sentenza n. 11614/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 03/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data
8 giugno 2010 dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, appellata da DEL PACE
Graziella, dichiarata responsabile del delitto di lesioni aggravate, commesso il 5 agosto 2004.
Propone ricorso per cassazione l’imputata deducendo vizio di motivazione sul ricorrere del fatto
per omessa valutazione della testimonianza di chi non aveva visto la donna colpire con un bastone e per l’inconferenza del certificato medico in atti non attestante lesioni attribuibili alla prevenuta.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico, manifestamente infondato
e tendente a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito
e già adeguatamente valutati sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello.
Nel caso in esame, difatti, entrambe le pronunce hanno ineccepibilmente osservato che la prova
del fatto ascritto all’imputato riposava nella testimonianza della persona offesa, la cui credibilità
è adeguatamente argomentata, e nel sostegno a questa che poteva trarsi dall’annotazione di polizia giudiziaria e dalle risultanze della certificazione medica sulle lesioni.
Ed altrettanto compiutamente e logicamente hanno ritenuto, di contro, non convincenti e inattendibili quelle del teste DE PAOLIS Mirko, siccome contrastate proprio dal contenuto della querela che a sua volta aveva presentato l’imputata, laddove affermava di aver avuto in mano un bastone.
La sentenza impugnata non è dunque sindacabile in questa sede perché la Corte di cassazione
non deve condividere o sindacare la decisione, ma verificare se la sua giustificazione sia, come
nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e, data come valida la premessa in fatto, sia
logica: insomma, se sia esauriente e plausibile.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in €. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di e. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2013.

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