Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3447 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3447 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO CLAUDIO N. IL 30/07/1976
avverso la sentenza n. 70/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di CALTAGIRONE, del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza in data 22 marzo 2013, applicava ex artt. 444
c.p.p. la pena di anni due di reclusione ed euro 1.400 di multa nei confronti di Giordano
Claudio in ordine ai delitti di tentato furto aggravato e ricettazione.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, violazione di legge per non
avere il giudice applicato il minimo della pena.
Nel ricorso per cassazione, avverso sentenza che applichi la pena nella misura

meno che si versi in ipotesi di pena illegale. La richiesta di applicazione della pena e l’adesione
alla pena proposta dall’altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che,
una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non è
revocabile unilateralmente, sicché la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito e che ha così
rinunciato a far valere le proprie difese ed eccezioni, non è legittimata, in sede di ricorso per
cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruità della pena, in contrasto con
l’impostazione dell’accordo al quale le parti processuali sono addivenute.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

patteggiata tra le parti, non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a

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