Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3446 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3446 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO VIVO CLAUDIO N. IL 13/06/1975
avverso l’ordinanza n. 2167/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRENTO, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato Lo Vivo Claudio propone personalmente ricorso avverso l’ordinanza emessa
dal G.U.P. del tribunale di Trento all’udienza del 15 novembre 2012, con la quale veniva
rigettata l’eccezione presentata dalla difesa secondo cui gli atti dovevano essere restituiti al
P.M. in quanto l’azione penale doveva essere esercitata mediante citazione diretta a giudizio
ex art. 550 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, poiché l’ordinanza può essere impugnata soltanto unitamente

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

alla sentenza a norma dell’art. 586 c.p.p.

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