Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34455 del 27/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 34455 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO LAURA N. IL 23/08/1980
avverso la sentenza n. 2789/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 27/05/2014

Il ricorso di D’Agostino Laura è generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo
tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p. facendo
riferimento alle “fonti di prova”. Siffatta motivazione, avuto riguardo alla speciale natura
dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza
di legittimità. L’accordo intervenuto tra le parti infatti esonera l’accusa dall’onere della prova e
comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.pp.. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass.
Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25
novembre 1998, Messina; sez.IV 13 luglio 2006 n.34494, Koumya)..
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili di
colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa qelle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 2.000,00 111R) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 2.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 27.5.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA,

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA