Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34452 del 03/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34452 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORENO MARIA CRISTINA N. IL 03/10/1974
MORENO SALVATORE N. IL 29/08/1935
avverso la sentenza n. 46/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 03/06/2013

Moreno Maria Cristina e Moreno Salvatore ricorrono avverso la sentenza 8.5.12 del Tribunale di
Napoli che ha confermato quella in data 7.3.11 del locale giudice di pace con la quale sono stati
condannati, per i reati di ingiurie e lesioni personali loro rispettivamente ascritti, concesse ad
entrambi attenuanti generiche, il primo alla pena di € 1.300,00 di multa e la seconda a quella di
€1.000,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

testimoniale, non essendo stata riconosciuta l’esimente di cui all’art.599 c.p. pur emergendo,
all’esito dell’esame del teste, avvenuto ai sensi dell’art.507 c.p.p., la reciprocità delle offese, tanto
che il giudice di appello aveva parlato di ‘scambio di parolacce’ tra gli imputati e la p.o.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Del tutto legittimamente, e con motivazione adeguata, il giudice di secondo grado ha ritenuto
insussistente, nella specie, l’invocata esimente di cui all’art.599 c.p., avendo evidenziato come il
teste Tagliatatela Gaetano abbia riferito, pur ammettendo di aver assistito ad una concitata
discussione tra le parti, di non aver udito in modo preciso le frasi rivolte dalla p.o. Michele Olia agli
imputati, laddove invece questi ultimi — ha rimarcato il giudice di appello — avevano ammesso di
aver rivolto alla p.o. le espressioni ‘se un uomo di merda, fai schifo’, la donna; ‘cornuto’, il Moreno
che nella circostanza aveva anche colpito l’Olia con pugni e schiaffi causandogli le lesioni di cui
alla certificazione medica.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa dgle ammende.
Roma, 3 giugno 2013

DEPOSITATA]
IN CANCELLERIA

Deducono i ricorrenti violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. , per travisamento della prova

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