Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3445 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3445 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOP MEDOU MBAYE N. IL 08/08/1955
avverso la sentenza n. 4102/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6 dicembre 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Como, in data 4 febbraio 2009, alla pena di mesi tre di
reclusione ed euro 500 di multa nei confronti di Diop Medou Mbaye, ritenuto colpevole dee_
delittBdi cui all’art. 474 c.p.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che i giudici
abbiano omesso una perizia, rendendo periti i testimoni delle case produttrici, deducendo,
altresì, la mancata concessione delle attenuanti generiche.

infondato, non solo perché la sentenza impugnata chiarisce che la contraffazione è ammessa
dallo stesso imputato, ma anche in applicazione del seguente principio di diritto: “Il divieto di
apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo
stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze
che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere
apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi. (Nella specie la
Corte ha rilevato che la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere
accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle
conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività)” (Sez. 2, n. 44326 del
11/11/2010, Tavernari, Rv. 249180).
Il motivo di ricorso concernente le attenuanti generiche non è consentito, perché non
proposto con i motivi di appello, che sulla pena, come rileva la stessa sentenza impugnata,
era privo di argomenti a sostegno delle richieste.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

Il motivo di ricorso concernente l’accertamento della contraffazione è manifestamente

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