Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3445 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3445 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRONI FRANCESCO N. IL 01/10/1965
avverso la sentenza n. 6731/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del DotJ- 7,0A~A.LA…, 5.4,;(490-ef
che ha concluso per

Udito, per la rte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha
confermato la condanna pronunciata nei confronti di Petroni Francesco dal
Tribunale di Milano, per il reato di cui all’art. 189, co. 1 e 6 C.d.S. e per il reato
di cui all’art. 189, co. 1 e 7 Cod. str.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito il 16.4.2007 il Petroni,
alla guida di un autocarro, nel ripartire dallo stato di quiete imposto dal segnale
semaforico, urtò il motociclo sul quale era, anch’egli fermo, Pirovano Sergio, che

fermato qualche metro distante, erano scese dall’autocarro due persone, le quali
si erano rivolte al Pirovano insultandolo e si erano poi allontanate, una volta
risalite a bordo dell’autocarro.

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Giovanni Antonio Dellacroce.
2.1. Il ricorrente deduce:
– vizio motivazionale, lamentando l’eccessività della somma riconosciuta
alla parte civile a titolo di risarcimento dei danni;
– violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
– violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, sotto il profilo del dolo, che assume insussistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Risulta evidentemente pregiudiziale l’esame del terzo motivo,
concernente l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.
Secondo l’esponente la Corte di Appello avrebbe sovrapposto ed identificato
il dolo del reato consistente nell’omesso arresto in caso di incidente con
coinvolgimento di persone ed il dolo del reato di omessa prestazione di soccorso.
Solo quest’ultimo, per contro, richiede la consapevolezza che vi siano persone
bisognevoli di assistenza; e nel caso di specie la stessa sentenza impugnata
afferma che la persona offesa appariva non aver riportato danni alla persona.
Inoltre, la motivazione risulterebbe contraddittoria anche con riferimento al reato
di ‘fuga’, di cui all’art. 189, co. 6 Cod. str., perché lo si ritiene sussistente
nonostante si dia atto che il Petroni si era fermato ed era sceso dal mezzo.
Orbene, vale rammentare che entrambe le pronunce di merito hanno
accertato che il Petroni, dopo aver urtato il motociclo sul quale si trovava il
Pirovano, si era fermato qualche minuto sul luogo dell’incidente, senza però
fornire al medesimo o alla moglie di questi, che era sopraggiunta subito dopo

2

a causa dell’impatto cadde a terra riportando lievi lesioni. Il Petroni si era

l’incidente, i suoi dati personali e quelli relativi al camion da lui condotto; tanto
che la successiva identificazione era avvenuta grazie alla annotazione del
numero di targa del veicolo fatta da un teste oculare.
Orbene, poiché la giurisprudenza di legittimità insegna che risponde del
reato previsto dall’art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il
soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto
una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di
fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento (Sez. 4, n. 9128

contraddittorietà né violazione di legge nella decisione impugnata, che ha fatto
corretta applicazione del principio appena esposto. L’eventuale convincimento del
Petroni della sufficienza della sua sosta ad adempiere all’obbligo di fermarsi si
risolve in una ignorantia legis non scusabile.
Mentre nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189, co. 6 cod. strad., è
sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento
che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba
riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del
03/06/2009 – dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del
06/03/2012 – dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374), per il reato di omissione di
assistenza, di cui al comma 7 dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il
bisogno dell’investito. Effettività che si reputa insussistente nel caso di assenza
di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più
necessario, nè utile o efficace, l’ulteriore intervento dell’obbligato. Poiché si
tratta di reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, è
necessario che il reo abbia avuto consapevolezza del bisogno di assistenza delle
persone ferite. Assistenza che non è rappresentata dal solo soccorso sanitario
bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle
circostanze del caso (Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014 – dep. 28/03/2014,
Rossini, Rv. 259216).
Orbene, ancorchè la Corte di Appello affermi l’irrilevanza dell’intervento di
terzi (il che non è corretto, per le ragioni sopra esposte), la decisione di
condanna si appalesa comunque legittima perché è fuor di dubbio – stando alle
decisioni di merito – che il Petroni si allontanò dal posto prima che al Pirovano
fosse portata assistenza da taluno e ciò nonostante avesse non solo visto la
caduta del centauro ma anche appreso da questi che gli doleva un polso.
3.2. Quanto alla statuizione concernente la durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, va
rammentato che il giudice, che la disponga, non deve fornire una motivazione sul
punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino

del 02/02/2012 – dep. 07/03/2012, Boffa, Rv. 252734), non vi è né

specifici profili di meritevolezza in favore dell’imputato (cfr. Sez. 4, n. 21574 del
29/01/2014 – dep. 27/05/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211).
Nel caso che occupa la sanzione in parola è stata fissata in anni uno e mesi
sei a fronte di un minimo edittale addirittura superiore, tenuto conto che nel caso
di pluralità di reati ai quali debba applicarsi la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice penale, non solo
non può contenere la durata della detta sanzione al di sotto dei minimi di legge
previsti per ciascun addebito, ma deve, altresì, cumulare i vari periodi previsti

sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 17759 del 06/03/2012 – dep.
10/05/2012, Pg in proc. Papolini, Rv. 253503).
Inoltre la Corte distrettuale ha giustificato la conferma della durata stabilita
dal primo giudice facendo richiamo alla gravità del fatto, quale manifestata da
talune specifiche connotazioni, puntualmente precisate. Il motivo di ricorso è
quindi manifestamente infondato.
3.3. In tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del
giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi,
costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da
congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013 – dep. 04/12/2013, P.G.,
Fontana e altri, Rv. 258170). Nella specie la Corte di Appello ha fatto
congruamente riferimento alle sofferenze psichiche e morali causate dalla fuga e
dalla mancata assistenza.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dejèjí
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2(14.

per ciascun reato, così da determinare poi definitivamente la durata della

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