Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34449 del 03/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34449 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANGELOSI PIETRO N. IL 10/12/1953
avverso la sentenza n. 4588/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 03/06/2013

Cangelosi Pietro ricorre avverso la sentenza 26.9.12 della Corte di appello di Palermo con la quale,
in parziale riforma di quella in data 22.10.10 del locale tribunale, è stato dichiarato non doversi
procedere in ordine al reato di cui agli artt.718-719 c.p. perché estinto per intervenuta prescrizione
ed è stata determinata la pena per il reato di furto aggravato, in un anno di reclusione ed € 200,00 di
multa.

avere la Corte di merito basato il giudizio di responsabilità in ordine al reato di furto sul solo indizio
per cui il Cangelosi avrebbe gestito il locale servito dall’allaccio abusivo all’energia elettrica, senza
però indicare se l’imputato avesse materialmente cooperato all’allaccio, ovvero se fosse il
proprietario dell’immobile.
Con il secondo motivo si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate senza
congrua motivazione al riguardo.
Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione congrua, esaustiva ed immune da profili di illogicità, la Corte palermitana ha
evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine al reato di furto derivi
dall’avere la Guardia di finanza accertato che il locale gestito dal Cangelosi — in cui si praticava il
gioco d’azzardo — era munito di luci accese, pur risultando privo di contatore, avendo provveduto
l’imputato, come accertato anche da personale dell’Enel, a manomettere l’impianto e a collegare un
filo volante direttamente alla rete, condotta certamente riferibile al Cangelosi — hanno specificato i
giudici di appello — per essersi quest’ultimo presentato al Mito della Finanza Iannace Alfredo quale
conduttore del locale in questione, di cui era in possesso anche delle relative chiavi.
Del tutto legittimamente, poi, i giudici di secondo grado hanno negato al Cangelosi le attenuanti
generiche, in considerazione, tra l’altro, della negativa personalità dell’imputato, soggetto già
condannato per partecipazione a giuochi d’azzardo, trattandosi di parametro considerato dall’art.133
c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., senza che il ricorrente abbia evidenziato in
questa sede elementi di segno favorevole non considerati dai giudici di merito.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 3 giugno 2013

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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