Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3444 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3444 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LAURO ENZO N. IL 01/07/1962
avverso la sentenza n. 3745/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9 maggio 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 22 giugno 2009, alla pena di mesi sei di
reclusione ed euro 340 di multa nei confronti di Di Lauro Enzo, ritenuto colpevole dei delitti di
cui agli artt. 648 e 474 c.p.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con riferimento al
contestato delitto di cui all’art. 474 c.p., erronea applicazione della legge penale e vizio di

della merce e il grado di precisione della contraffazione, mentre sulla scorta della deposizione
dell’unico teste dovrebbe dedursi la grossolanità della contraffazione.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata
evidenzia che la contraffazione era stata rilevata dai finanzieri sulla base dell’esperienza
acquisita nel settore; mentre, per quanto concerne la asserita grossolanità della
contraffazione, la stessa sentenza ha fatto corretta applicazione del principio giuridico secondo
il quale “Integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti
recanti marchio contraffatto; né, a tal fine, ha rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come
affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i
prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di
pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre
l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di
vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno” (da
ultimo: Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, P.G. in proc. Diasse, Rv. 252836)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

motivazione, in quanto non è stata accolta la richiesta di una perizia per verificare l’autenticità

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