Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3444 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3444 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LEONE LEONARDO N. IL 16/08/1984
avverso la sentenza n. 613/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. hu-~, tgot<4.- 3-0,4494<>
che ha concluso per fi
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Udito, per la pfte civile, l’Avv
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Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di
Leone Leonardo dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di
Taranto per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.

2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia
avv. Luigi Giarrattana.

affermato la penale responsabilità del Leone nonostante l’accertamento del tasso
alcolemico avesse fatto emergere, come documentato dal certificato rilasciato da
struttura pubblica, un valore pari a 158,3 mg/dl e non a 1,58 g/l, come
erroneamente ritenuto dai giudici di merito. L’esponente rappresenta che il
valore indicato nella certificazione equivale a 0,6 g/I, sicchè l’ipotesi che si
attagliava al caso dì specie era quella di cui all’art. 186, co. 2 lett. a) Cod. str.
2.2. Con un secondo motivo denuncia violazione dell’art. 459, co. 1 e 3 e
124 cod. proc. pen. per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale deve
essere presentata richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che sì tratti di termine
ordinatorio, laddove una interpretazione letterale e sistematica indica, come
sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che in caso di sua inosservanza il
Giudice per le indagini preliminari deve restituire gli atti al p.m. perché proceda
con diverso rito.
Nel caso di specie l’assenza di data e di timbro di deposito in cancelleria
della richiesta di emissione del decreto penale di condanna impone di ritenere
che il termine in parola non sia stato rispettato, dovendosi anche tener conto del
fatto che, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, gli effetti giuridici
dei provvedimenti resi dalla A.G. decorrono dalla data del loro deposito e non da
quella in cui essi sono materialmente compilati.
2.3. Con un terzo motivo si deduce omessa motivazione in relazione al
motivo di appello con il quale si era affermata la inammissibilità della richiesta di
emissione del decreto penale di condanna (e non la sua inesistenza o invalidità,
profili sui quali ha interloquito invece la Corte distrettuale). Si deduce, anche,
che la Corte di Appello ha omesso di replicare ai rilievi difensivi che affermavano
la mancata produzione di effetti giuridici della richiesta di emissione del decreto
penale di condanna perché priva di data e di timbro di deposito in segreteria.
2.4. Con un quarto motivo ci si duole della erronea applicazione dell’art.
62bis cod. pen. la Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche sul
presupposto che il Cardella avesse cagionato un sinistro stradale laddove questi

2

2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge. La Corte di Appello ha

era soltanto uscito fuori strada; inoltre non ha considerato gli elementi favorevoli
al riconoscimento della predetta attenuante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Risultano pregiudiziali il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
L’esponente coglie il segno nel rimarcare la necessità che il termine previsto
dall’art. 459 cod. proc. pen. venga rispettato. La giurisprudenza di questa Corte
reputa legittimo e non abnorme il provvedimento del giudice per le indagini

condanna per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale deve essere
presentata; e che la natura ordinatoria di tale termine non può significare che
esso possa essere inosservato, stante il generale obbligo di osservanza della
legalità nel procedimento penale, statuito dall’art. 124 cod. proc. pen. ed efficace
nei confronti di tutti i soggetti processuali, ivi compreso il Pubblico Ministero (ex
multis, Sez. 5, n. 41146 del 22/04/2005 – dep. 14/11/2005, P.M. in proc.
Lorello, Rv. 232541). Ciò però importa la incensurabilità del provvedimento di
restituzione ma non la nullità degli atti che seguano ad una richiesta tardiva, non
essendo prevista tale sanzione processuale.
Peraltro, nel caso di specie tali principi non trovano applicazione in quanto la
tardività della richiesta viene affermata sulla base dell’assenza di data e di
timbro di deposito nella cancelleria; premessa invero non già della certa tardività
della richiesta ma piuttosto della incertezza in ordine alla sua intempestività. Né
può valere a risolvere tale incertezza la giurisprudenza evocata dall’esponente, la
quale chiarisce quale sia il momento dell’emissione di un provvedimento da parte
del pubblico ministero o del giudice (quello nel quale avviene il deposito presso
la segreteria o la cancelleria) (Sez. 3, n. 42520 del 24/10/2002 – dep.
18/12/2002, Curigliano F, Rv. 222962), ma non permette di far emergere un
dato che permane ignoto.
Né può ritenersi inesistente o nulla la richiesta di decreto penale di
condanna perché privo di data e di deposito in segreteria, poiché – come
correttamente ritenuto anche dalla Corte di Appello – se il momento del deposito
dell’atto nella segreteria del P.m. vale a dare ad esso rilevanza esterna
intersoggettiva, non è escluso che tale rilevanza consegua in un momento
successivo, nel quale si realizza con diverse modalità la certezza in merito alla
compiuta formazione dell’atto. Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde
non solo nell’affermare che nulla esclude che alla omissione della attestazione
della cancelleria apposta al momento del deposito dell’atto si possa sopperire
mediante altre formalità del pari fidefacienti contenute in atti connessi, senza
che venga meno l’efficacia del provvedimento (Sez. 2, n. 17229 del 04/04/2007

preliminari che rigetti la richiesta – proposta dal P.M. – di decreto penale di

- dep. 04/05/2007, Santeramo, Rv. 236821; Sez. 2, n. 35979 del 21/05/2009 dep. 16/09/2009, Pretolani, Rv. 245872), ma, più in generale, che la giuridica
esistenza di un atto dell’autorità giudiziaria dipende unicamente dalla sua
effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle
regole che presiedono alla sua regolare emanazione (Sez. 3, n. 35310 del
07/06/2011 – dep. 29/09/2011, Maracci, Rv. 250857, nella quale si è ritenuto
non inesistente la richiesta del P.M. di sequestro preventivo pur priva
dell’attestazione della data di deposito nella segreteria).

inammissibile il ricorso per Cassazione allorché siano proposte questioni che,
ancorché di diritto sostanziale, non siano state dedotte nei motivi di appello e
che implichino appezzamenti o accertamenti relativi a situazioni di fatto già
preclusi ai giudici di secondo grado per il limitato contenuto dell’impugnazione di
fronte a loro proposta (Sez. 1, n. 13845 del 20/10/1988 – dep. 17/10/1989,
Zoncheddu, Rv. 182281; cfr. anche Sez. 4, n. 10093 del 20/03/1991 – dep.
10/10/1991, Paolicelli, Rv. 188253).
Orbene, nel caso di specie con l’atto di appello non si era posto in dubbio il
significato dell’attestazione contenuta nel certificato medico della struttura
sanitaria (si era infatti rilevata l’inutilizzabilità del medesimo per non essere stati
rispettati i previsti protocolli operativi); mentre è esattamente su tale profilo che
viene avanzata la doglianza nella presente sede. Doglianza la cui valutazione
presupporrebbe accertamenti di merito, se del caso anche attraverso
l’espletamento di perizia, che non possono essere attivati nel giudizio di
legittimità.
3.3. Infondato è altresì l’ultimo motivo. Nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale
valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 – dep. 23/09/2010, Giovane e
altri, Rv. 248244). Orbene, come riconosce l’esponente medesimo, la Corte di
Appello ha chiarito che la mancata concessione delle attenuanti generiche era
giustificata dalla gravità del fatto, concretata dalla causazione di un concreto
pericolo per la sicurezza stradale, avendo il Leone cagionato un incidente
stradale. Che ciò non corrisponda al vero è affermazione contraddittoria
dell’esponente, il quale dà atto che il Leone finì con l’autovettura fuori strada. Si
rammenta, al proposito, che nella nozione di incidente stradale sono da
ricomprendersi sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita
dalla sede stradale, senza che rilevi la causazione di danni a persone o a cose,

3.2. Quanto al primo motivo, ne va rilevata l’inammissibilità. È infatti

essendo sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico,
potenzialmente idonea a determinare danni (cfr. Sez. 4, n. 42488 del
19/09/2012 – dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna de1,51
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
A

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ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2014.

Rigetta il ricorso e condanna

P.Q.M.

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