Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3444 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3444 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNELLI SAVERIO N. IL 04/09/1984
avverso la sentenza n. 389/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di TRANI, del 26/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 07/01/2016

Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Trani, su richiesta dell’imputato
concordata con il PM, ha applicato a Giannelli Saverio ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la
pena di due anni e otto mesi di reclusione ed € 4.000,00 di multa a titolo di concorso nella
detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (artt. 110 cod. pen., 73 comma 1 d.P.R. n.
309 del 1990).

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di
questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez.
U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7 gennaio 2016
Il consiglie
Orla

Il Pre idente
Giaco • Paoloni

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo mancanza della
motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.
proc. pen.

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