Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34434 del 03/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34434 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERENDA GIUSEPPE GIOACCHINO (ANCHE QUALE PARTE
CIVILE) N. IL V/05/1963
avverso la sentenza n. 3/2011 TRIBUNALE di MISTRETTA, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 03/06/2013

Merenda Giuseppe Gioacchino ricorre avverso la sentenza 28.6.12 del Tribunale di Mistretta che
ha confermato quella, in data 19.7.11, del Giudice di pace di Santo Stefano di Camastra con la quale
è stato condannato, per il reato di lesioni volontarie, alla pena di € 500,00 di multa, oltre al
risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Franchina Enzo.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere il giudice di

sensi dell’art.210 c.p.p. quale imputato di reato collegato, assenza di riscontri che aveva condotto
all’assoluzione di entrambi i prevenuti dai residui reati di ingiuria e minaccia.
Inoltre — prosegue il ricorrente — i testi indicati nell’atto di appello avevano concordemente riferito
che nel corso della prima mattina del 18.11.08 il Merenda era stato violentemente e ripetutamente
aggredito dal Franchina, senza che il primo avesse reagito, ma il tribunale non aveva motivato in
ordine alla non attendibilità delle prove a discarico.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tali precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità del Merenda — la cui moglie separata aveva
intessuto una relazione con il Franchina — riposi, oltre che sulle accuse proferite dalla p.o., sulle
risultanze della certificazione medica attestante le lesioni subite dal Franchina, procurategli — ha
non certo illogicamente ritenuto il giudice di primo grado (alla cui motivazione ha fatto riferimento
il tribunale ) — dal Merenda allorchè il primo si era recato presso l’abitazione dell’odierno ricorrente
per ‘chiarire’ la situazione sentimentale venutasi a creare con l’ex moglie del Merenda.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

appello ricercato i necessari riscontri alle dichiarazioni del Franchina, il quale era stato esaminato ai

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 3 giugno 2013

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