Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3442 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3442 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARNEVALI PAOLO N. IL 10/03/1963
avverso la sentenza n. 20/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Macerata – Sezione distaccata di Civitanova Marche, con sentenza in
data 16 novembre 2012, confermava la condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Recanati,
in data 18 aprile 2011, nei confronti di Carnevali Paolo, ritenuto colpevole del delitto di cui
all’art. 638 c.p. perché senza una reale necessità uccideva sparandogli con un fucile da caccia
il cane di proprietà di Pigliapoco Nicola.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo mancanza,

l’elemento soggettivo del delitto contestato, ravvisandosi tutt’al più una componente
subiettiva colposa.
Il motivo di ricorso non è consentito, poiché, secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte stessa quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, riv. 207944).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, evidenziando analiticamente gli elementi di prova dai quali si desume al
sussistenza del “dolo (generico) necessario per la integrazione del reato”, quanto meno sotto
il profilo della “accettazione del rischio che l’animale venisse attinto, più o meno gravemente,
dal colpo d’arma da fuoco”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in quanto sarebbe mancante

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