Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34417 del 03/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34417 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAZZA MARCO N. IL 06/03/1970
avverso la sentenza n. 364/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Data Udienza: 03/06/2013
IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa in
data 6 ottobre 2011 dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Chieti, appellata da
SCHIAZZA Marco, dichiarato responsabile dei reati di lesioni gravi, tentata violenza privata,
maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e porto abusivo di coltello, commessi fino all’8
aprile 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione per non esser stata ritenuto il difetto di imputabilità dovuto a cronica intossicazione da alcool.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto propone in modo peraltro generico
un motivo non sottoposto al giudice d’appello.
Invero con il gravame il ricorrente aveva chiesta l’applicazione delle attenuanti generiche anche
in considerazione del proprio stato di dipendenza da alcool, richiesta alla quale la Corte di merito
aveva risposto negativamente con motivazione adeguata e non censurabile in questa sede.
La prospettazione del ricorrente oltre ad essere nuova e non esplorata nei suoi estremi di fatto dai
giudici del merito, non è in ogni caso proponibile in questa sede richiedendo accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in £. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2013.