Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3441 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3441 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NERI NUNZIO N. IL 29/11/1963
avverso la sentenza n. 2300/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per cucumz-eavul ta anA -11/40?..-o

Udito, per l sarte civile, l’Avv
Udit i difi1sor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Neri Nunzio ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore,
avv. Pietro Scarvaglieri, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la
Corte di Appello di Catania ha confermato quella . emessa dal Tribunale di
Catania, sezione distaccata di Adrano, e pertanto ribadito il giudizio di
responsabilità emesso nei confronti del Neri medesimo, affermato colpevole di
guida senza patente – fatti commessi rispettivamente il 19 ed il 20 febbraio 2009
– e condannato, ritenuta la contestata recidiva, alla pena di mesi due di arresto

2. Con il ricorso l’imputato si duole della violazione dell’art. 99 cod. pen.,
essendo stata applicata la recidiva nel reato pur essendogli state contestate due
contravvenzioni, nonché della omessa motivazione in relazione al rigetto del di
appello che chiedeva la sostituzione della pena ai sensi della legge n. 689/81.

3. La disamina del ricorso deve tener conto dell’avvenuto decorso del
termine massimo di prescrizione dei reati ascritti al ricorrente. Commessi il 19 ed
il 20 febbraio 2009, essi conoscono un termine massimo di prescrizione di cinque
anni, interamente consumato perché non risultano sospensioni del medesimo. E’
appena il caso di aggiungere che la contestata recidiva non conduce ad una
estensione di termini di prescrizione, secondo quanto previsto dall’art. 157, co. 2
cod. pen., risultando quello della recidiva istituto non più riferibile alle
contravvenzioni (1. n. 251/2005).
Proprio per tale ragione il ricorso risulta parzialmente fondato, sì da imporre
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la menzionata
estinzione dei reati ascritti al Neri.
Infatti, la Corte di Appello ha esplicitamente confermato la statuizione del
primo giudice concernente l’aggravante della recidiva specifica reiterata
infraquinquennale, così incorrendo in violazione di legge.
Resta assorbito l’ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/10/2

t

14.

ed euro 4500 di ammenda.

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