Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34406 del 03/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34406 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCOLO MICHELE N. IL 12/02/1953
avverso la sentenza n. 1776/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 03/06/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa in data 16 aprile 2012 dal Tribunale di Bergamo, appellata da PICCOLO Michele, dichiarato responsabile del delitto di furto pluriaggravato, commesso il 21 febbraio 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo vizio di motivazione sul ricorrere
dell’aggravante della violenza alle cose non avendo lui forzato l’apertura da dove era entrato nel
locale per sottrarre le banconote dalla cassa, con la conseguenza che il reato sarebbe improcedibile per mancanza di querela.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato
poiché la Corte di merito ha chiaramente evidenziato come le forzatura della saracinesca del
pubblico locale avesse riguardato proprio i perni di fissaggio che ne impedivano l’apertura e non
un generico danneggiamento quale conseguenza di atto vandalico, come cercava di accreditare il
ricorrente.
L’attribuzione al prevenuto della violenza per aprire la saracinesca appare quindi del tutto logica
anche in relazione alla situazione precedente il furto e le rilevazioni delle telecamere di sicurezza, come riportate in sentenza.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 2013.

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