Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3440 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3440 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL SOLE RAFFAELE N. IL 10/07/1990
DEL SOLE ANTONIO N. IL 02/07/1991
avverso la sentenza n. 6047/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 28 novembre 2012, confermava la
condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, in data 15 maggio 2012, nei
confronti di Del Sole Raffaele e Del Sole Antonio, il primo alla pena di anni tre mesi quattro di
reclusione ed euro 1.200 di multa e il secondo alla pena di anni tre di reclusione ed euro
1.000 di multa, perché ritenuti colpevole dei delitti di rapina aggravata e resistenza a pubblico
ufficiale.

deducendo l’identico motivo di motivazione apparente ed erronea applicazione di norme penali
e processuali con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e al
trattamento sanzionatorio, e il Del Sole Raffaele affermando anche l’insussistenza del suo
concorso nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale .
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché la sentenza impugnata, con
corretta e logica motivazione, ha argomentato in merito al diniego delle circostanze attenuanti
generiche con riferimento alla “propensione alla commissione di delitti violenti contro il
patrimonio”, che prevale sulla considerazione della giovane età. Per quanto riguarda il delitto
di resistenza a pubblico ufficiale, la stessa sentenza, sempre correttamente, osserva che “nel
generico accordo per la rapina non poteva mancare la rappresentazione della possibilità di uno
scontro a fuoco – quale vi fu -tra gli imputati e le Forze dell’ordine”.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi delle impugnazioni, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di
euro 1.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

Propongono separatamente ricorso per cassazione gli imputati personalmente,

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