Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 344 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 344 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARA ETTORE N. IL 21/03/1949
avverso l’ordinanza n. 5862/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
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lette/seOtg le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 20/12/2013

Il difensore di FERRARA Ettore propone ricorso per cassazione avverso
l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 27 maggio 2013, con la
quale è stato dichiarato inammissibile perché generico l’appello proposto avverso la
sentenza del Tribunale di Como in data 25 giugno 2012, con la quale il medesimo era
stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione quale imputato di ricettazione e
falso. Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe legittimo censurare il trattamento
sanzionatorio del primo giudice per mancata valutazione delle condizioni soggettive.
Il ricorso è palesemente inammissibile perché anch’esso del tutto generico.
Come, infatti, l’appello era stato dichiarato inammissibile in quanto i relativi motivi
si presentavano adattabili a qualsiasi tipo di pronuncia di condanna, allo stesso modo
la censura di legittimità, oltre che essere in sé giuridicamente scorretta (si presuppone
che basti a specificare la ragione della impugnazione qualsiasi asserto, anche non
argomentato, che refluisca in astratto sul trattamento sanzionatorio) non adita uno
specifico difetto del provvedimento impugnato che si ponga in stretta aderenza con il
punto sul quale la relativa motivazione sarebbe stata in sé carente, a fronte del
petitum perseguito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013
Il Consigli e estensore

Il President

OSSERVA

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