Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34397 del 24/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34397 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRASSO LUCIANO N. IL 06/01/1961
avverso la sentenza n. 3863/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 24/05/2013
Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Torino, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con cui Luciano Grasso era
stato riconosciuto responsabile del reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, in violazione del d.Lvo 74/2000, e condannato alla
reclusione, con conferma nel resto;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,
censurando la eccessività del trattamento sanzionatorio applicato; di poi,
con memoria, ritualmente inoltrata in atti specifica le ragioni poste a
sostegno del motivo di annullamento formulato;
-che la censura mossa si palesa del tutto destituita di fondamento,
rilevato che il vaglio i legittimità, esercitato sulla argomentazione
motivazionale della impugnata pronuncia, permette di affermare la
assoluta logicità e correttezza del discorso giustificativo, sviluppato dal
giudice di merito, in punto di dosimetria della pena: la quantificazione
della pena base in misura largamente superiore al minimo edittale,
contestata dal ricorrente, ad avviso del giudice di seconde cure, è stata, a
giusta ragione, applicata dal Tribunale, trattandosi di reato di estrema
gravità, desumibile, innanzitutto dall’entità degli importi esposti, e ciò è
sufficiente per rendere inopinabile la decisione sul punto;
pena ritenuta di giustizia, ha ridotto la pena in anni 3, mesi 4 di
-che a sostegno del motivo di annullamento, avanzato in ricorso, vengono
svolte deduzioni fattuali, non proponibili in sede di legittimità, e, in ogni
caso, non incidenti sul decisum in punto trattamento sanzionatorio, sulla
cui commisurazione,
rilevato,
ut supra
risulta fornita ampia
giustificazione;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
i
%
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Così deciso in Roma il 24/5/2013.
Ammende della somma di euro 1.000,00.