Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34392 del 24/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34392 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORREGROSSA GIUSEPPE N. IL 17/01/1978
avverso la sentenza n. 3543/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 07/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 24/05/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 07/01/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Palermo, in data 13/03/2012, appellata
da Giuseppe Torregrossa, imputato del reato di cui all’art. 2 L. 638/1983 (come
contestati in atti) e condannato alla pena di mesi uno di reclusione ed C 150,00
di multa; pena sospesa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla misura della pena

P.2;~

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3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche e comunque
manifestamente infondate. La Corte Territoriale ha congruamente motivato sulla
misura della pena (vedi sentenza 2° grado pag. 1).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Torregrossa con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 24 Maggio 2013

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

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