Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3439 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3439 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAME’ ANNUNZIATA N. IL 07/09/1956
avverso la sentenza n. 9959/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25 maggio 2012, confermava la
condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 3 ottobre 2008, alla pena di anni due
mesi otto di reclusione ed euro 1.000 di multa nei confronti di Giamé Annunziata, ritenuta
colpevole dei delitti di cui agli artt. 110 e 648 ter c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputata personalmente, deducendo vizio di
motivazione e violazione dell’art. 192 c.p.p, in quanto l’affermazione di responsabilità sarebbe

Il motivo di ricorso non è consentito, poiché, secondo il costante insegnamento di
questa Suprema Corte esula dai poteri della Corte stessa quello di una “rilettura” degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,
riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali(per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti
mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con
motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento, evidenziando che “non appare verosimile che la odierna imputata, intestataria
delle targhe apposte sull’auto fermata di provenienza illecita nonché intestataria della carta di
circolazione rinvenuta nella medesima circostanza, non avesse consapevolezza che le stesse
fossero utilizzate su altro veicolo, peraltro condotto dal genero Bruni Massimo. Sul punto va
notato che le suddette targhe (né l’autovettura corrispondente) non risultavano dalla banca
dati né rubate né consegnate al P.R.A. a seguito di rottamazione dell’auto intestata all’odierna
imputata: ciò riconduce ad una piena conoscenza da parte di quest’ultima dell’uso illecito delle
targhe”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge
evidente dal contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene
equa, di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.
‘estensore

basata sulla mera proprietà delle targhe dell’autovettura di provenienza delittuosa.

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