Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3439 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3439 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROBERTONE DAMIANO N. IL 31/10/1985
avverso la sentenza n. 1270/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. g_iyu-c~> ,17~…
che ha concluso per `41,‹

Udito, per)94arte civile, l’Avv
Uditi yehsor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha
confermato quella pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti di Robertone
Damiano, giudicato colpevole di omicidio colposo in danno di Lucchesi Maria
Scolastica e pertanto condannato alla pena ritenuta equa.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito il 19.4.2008 il
Robertone si trovava alla guida della propria autovettura in compagnia della
fidanzata quando, trovatosi lungo una stradina sterrata, nei pressi di un campo

intraprendeva una affrettata ed imprudente manovra di retromarcia – che lo
portava a non accorgersi della presenza della Lucchesi lungo il ciglio della strada,
sicchè investiva la donna, cagionandone la morte.

2. Con il ricorso l’imputato si duole che la Corte di Appello non abbia preso in
considerazione i rilievi che alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice si
erano mossi con l’atto di appello. Rammenta, al riguardo, che già il primo giudice
aveva posto in luce la carenza probatoria derivante dalla impossibilità di
acquisire l’album fotografico dei rilievi dell’incidente, pervenendo tuttavia
all’affermazione di responsabilità; l’appello stigmatizzava tale affermazione per la
sua contrarietà alla regola dell’accertamento della responsabilità oltre ogni
ragionevole dubbio, senza però

che la Corte distrettuale si impegnasse sul

punto.
Anche sulla statuizione concernente il trattamento sanzionatorio l’appellante
aveva dedotto l’erronea determinazione della pena, che per effetto delle
attenuanti generiche riconosciute come prevalenti, avrebbe dovuto essere fissata
entro i limiti edittali di cui all’art. 589, co. 1 cod: peri. – Lamenta con il ricorso che
pure su tale censura la Corte di Appello ha taciuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. Infatti, sono non specifici, ossia
generici ed indeterminati, quei motivi che ripropongono le stesse ragioni già
esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravarne o che risultano carenti
della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849; similmente, tra le altre, Sez.
1, n. 4521 del 20/01/2005 – dep. 08/02/2005, Orru’, Rv. 230751). Come
costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008,
Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi
generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè
motivo di inammissibilità del proposto gravame.

2

nomadi, veniva circondato da un gruppo di bambini. Impauritosi, egli

3.1. Con l’atto di appello ci si doleva di una asserita carenza probatoria in
chiave accusatoria, negli stessi termini utilizzati nella presente sede; della
mancata considerazione del fatto che la persona offesa era risultata positiva alle
benzodiazepine, alla cocaina e ad altri oppiacei con soglia di 330 ng/ml di
concentrazione, dato che contraddirrebbe quanto affermato dal primo giudice,
ovvero l’essere non significativa tale positività perché non nota la concentrazione
nel sangue e il tempo decorso dalla assunzione delle sostanze da parte della
Lucchesi. Circostanza che all’inverso l’esponente ritiene rilevante perché non

dell’investimento da parte del Robertone; ipotesi che si asserisce esser
confortata dal mancato ascolto di lamenti da parte dei testi presenti. Si rilevava
inoltre che i testi indicavano presente una fitta vegetazione e anche questo
deponeva per la posizione a terra della Lucchesi.
Con l’atto di gravame si lamentava poi l’eccessività della pena inflitta,
rinvenendo un vizio motivazionale (omessa motivazione) e avanzando la
richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena
pecuniaria.
Orbene, la Corte di Appello ha reso congrua motivazione in replica ad ogni
rilievo ed anzi ha indugiato sulla giustificazione del rifiuto della ipotesi avanzata
dalla difesa, con motivazione non manifestamente illogica incentrata sulla
testimonianza della Rubert. La Corte distrettuale ha evidenziato che la teste
aveva riferito che pochi istanti prima dell’investimento aveva parlato dalla
finestra della sua abitazione – posta al limite della strada – con la Lucchesi che si
trovava vicino all’albero all’angolo di casa sua in attesa del marito “e non appena
ella si voltò per accudire il figlio infante, vide con la coda dell’occhio un’auto che
effettuava velocemente una manovra di retromarcia -e che investì la Lucchesi, ed
anzi, proprio mentre vide ‘volare’ qualcosa che le sembrò la maglia ‘fucsia’ che la
donna indossava sulle spalle, sentì un colpo”. Come si può osservare dall’ampia
citazione della sentenza impugnata, questa risolve il tema posto dall’appello con
il richiamo della deposizione della teste oculare; e non manca di rilevare che
l’appellante non aveva avanzato alcun dubbio sulla attendibilità della Rubert attendibilità che ribadisce. A fronte di ciò il ricorso si limita a rimarcare
l’indisponibilità dell’album fotografico dei rilievi, senza neppure esplicitare in che
modo dalla sua acquisizione deriverebbe il travolgimento della deposizione
Rubert.
3.2. Alla medesima stregua il ricorso lamenta del tutto genericamente che la
Corte di Appello avrebbe dovuto esprimere le ragioni delle proprie determinazioni
in merito alla pena ‘con maggior precisione’. Al di là del fatto che quand’anche
ciò fosse vero non risulterebbe integrato alcuno dei vizi motivazionali tipizzati,

permetterebbe di escludere che la Lucchesi fosse già in terra al momento

v’è la circostanza che la Corte di Appello ha dedicato uno specifico capoverso alla
misura della pena, valutandone la congruità alla luce della gravità del fatto, del
non lieve grado di colpa dell’imputato e della personalità dello stesso. Il – ricorso
omette di confrontarsi con quanto affermato dal Collegio territoriale.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di
inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,

non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/10/014.

che si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende,

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