Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34380 del 24/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34380 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Plastino Orazio, nato il 19.12.58
imputato artt. 36, 37 e 389 D.P.R. 547/55 e 679 c.p.
avverso la sentenza del Tribunale di Paola del 26.10.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva

Il ricorrente è stato condannato alla pena di 800 € di ammenda per la violazione degli
artt. 36, 37 e 389 D.P.R. 547/55 e 679 c.p. per avere, in qualità di legale rappresentante della
ditta omonima, creato e gestito abusivamente un deposito di bombole di G.P.L. omettendo di
denunciare alle autorità la detenzione di materiali infiammabili.
Il gravame da lui proposto, appello, è stato convertito in ricorso stante la non
esperibilità di quell’impugnazione avverso sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria. In
esso si fa notare che l’istruttoria dibattimentale non ha permesso di raggiungere una prova che
vada oltre il ragionevole dubbio visto che l’imputato era in possesso di una regolare
autorizzazione comunale alla rivendita delle bottiglie GPL e comunque, da quello che ha riferito
il teste, sono state trovate alcune bombole piene ed altre vuote nelle adiacenze dell’esercizio
commerciale ma non sono state fatte altre indagini negli altri locali per verificare il possesso
dei requisiti prescritti, la distanza dalla abitazioni civili e la situazione di pericolo.

Data Udienza: 24/05/2013

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La sentenza dà atto delle
circostanze di fatto evocate dal ricorrente ma è molto chiara nell’evidenziare che la G.d.F, in
occasione del sopralluogo ha accertato «l’assenza della autorizzazione prefettizia e del
certificato di prevenzione dei VV.FF.», la Qual cosa nulla ha a che vedere con il possesso
dell’autorizzazione comunale.
In ogni caso, il ricorso è inammissibile perché sollecita da questa S.C. una rivisitazione
fattuale che non è consentita in sede di legittimità essendo qui sufficiente verificare la
congruità – che in effetti ricorre – della motivazione del giudice di merito.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 24 maggio 2013

Il Presidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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