Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3438 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3438 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTINI PAOLO N. IL 24/04/1967
avverso la sentenza n. 4838/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
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Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona deltDott.
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che ha concluso per

Udito, per la part
Uditi difens /Avv.

l’Avv

Data Udienza: 15/07/2014

-1- Testini Paolo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Milano, del 15 ottobre 2013, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio, dell’Il
dicembre 2008, che lo ha ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato (artt. 624, 625 co.
1 n. 4 cod. pen.) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62
n. 6 cod. pen., giudicate prevalenti sull’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di
otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.
L’imputato si era appropriato del portafoglio che Maspes Tommaso custodiva nella tasca
del suo giubbino lasciato all’interno dell’attaccaparmi del negozio di parrucchiere ove si era
recato per il taglio dei capelli. Il ladro, aveva agito, secondo l’accusa, con astuzia e rapidità,
approfittando della momentanea assenza del Maspes che si trovava in una sala attigua a
quella d’ingresso. I carabinieri, poco dopo intervenuti, avevano individuato il Testini, che
aveva ammesso l’addebito ed aveva fatto ritrovare il portafoglio sottratto.
-2- Deduce il ricorrente l’erronea applicazione dell’art. 625 co. 1 n. 4, in relazione alla
riconosciuta sussistenza dell’aggravante di avere agito con destrezza, nonché l’erronea
determinazione della pena, non mantenuta nei minimi edittali e non adeguata al fatto
contestato, giudicato dal ricorrente di lieve entità.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
-1- Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che il giudice del gravame, a
proposito della sussistenza della predetta aggravante, in risposta alla tesi dell’appellante secondo cui il Maspes, pur trovandosi in una sala attigua a quella d’ingresso, era nelle
condizioni di sorprendere il ladro nell’atto di impossessarsi del portafoglio, di guisa che non
di destrezza dovrebbe parlarsi ma di imprudenza dell’imputato – ha correttamente osservato
che, proprio per il fatto che il derubato era nelle condizioni di accorgersi dell’azione furtiva,
il gesto del ladro doveva ritenersi connotato da particolare destrezza. Egli, invero, era
riuscito a cogliere il momento favorevole presentatosi allorché il Maspes, allontanatosi dalla
sala d’ingresso dell’esercizio, aveva momentaneamente perso di vista il mobile ove aveva
riposto il giubbino. L’azione, ha osservato lo stesso giudice, era stata veloce ed abile, tale da
integrare gli estremi dell’aggravante contestata.
La decisione si presenta del tutto il linea con la norma di riferimento, come anche
interpretata da questa Corte che avuto modo di affermare che l’aggravante in questione
sussiste allorché il soggetto, approfitti di qualunque situazione di tempo e di luogo ed agisca
rapidamente, cogliendo l’attimo del momentaneo distacco o della disattenzione del
proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, per porre in essere
l’azione furtiva (Cass. n. 23108/12).
-2- Ugualmente infondata è la censura concernente la determinazione della pena, in
relazione alla quale la corte territoriale ha rilevato che le modalità della condotta, indicative
di una particolare destrezza dell’imputato, ed i numerosi precedenti penali registrati a carico
dello stesso rendevano la pena del tutto congrua e proporzionata al fatto contestato.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così de iso in Roma, il 15 luglio 2014.

Ritenuto in fatto.

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