Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3438 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3438 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MELARA CLAUDIO N. IL 14/03/1984
avverso la sentenza n. 1196/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 18 dicembre 2012, confermava la
condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Vicenza, in data 11 novembre 2011, alla
pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti di Melara
Claudio, ritenuto colpevole del delitto di estorsione.
Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo mancanza di
motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto essere configurato

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché sul punto denunciato la
sentenza impugnata si pronuncia con ampia e corretta motivazione, rilevando che “non si è
trattato di prospettare un male immaginario […] l’imputato vantava non solo il suo rapporto
con la famiglia Gioffré, ma faceva capire di essere in grado di influire sulle determinazioni
della medesima e chiedeva il denaro proprio per influire sulle scelte della famiglia che
avrebbero potuto usare violenza nei confronti del Moscianese, cosicché la persona offesa dal
reato è stata posta nell’alternativa ineluttabile di consegnare all’agente il voluto profitto o di
subire il danno minacciato”.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

quale delitto di truffa.

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