Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3437 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3437 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NANNA GIANFRANCO N. IL 14/05/1988
60e

avverso la sentenza n. 1093/2013 CORTE APPELLOSEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona deltDott. A’54che ha concluso per
“( tfv1/4.4~^iN ‘11 114-

Udito, per la pa

civile, l’Avv

Udit i difensot Avv.

124

Data Udienza: 15/07/2014

- 1- Di Nanna Gianfranco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello
di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 20 gennaio 2014, che ha confermato la sentenza
del Tribunale di Taranto, del 22 aprile 2013, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui
all’art. 187 co. 1 e 1 bis del codice della strada e lo ha condannato alla pena di un anno di
arresto e 3.000,00 euro di ammenda.
-2- Deduce il ricorrente:
a) Violazione di legge, in relazione alla richiesta dell’imputato di disporre apposito
accertamento peritale volto a verificare se lo stesso si fosse posto alla guida in alterate
condizioni psicofisiche dovute all’uso di stupefacenti. La richiesta, si sostiene nel ricorso, è
stata respinta, di guisa che la responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla base degli
esiti degli accertamenti eseguiti su campioni di liquidi biologici, risultati positivi, integrati,
non da dati sintomatici, capaci di attestare l’alterazione al momento della guida, bensì da un
dato obiettivo costituito dalla dinamica dell’incidente stradale nel quale l’imputato è stato
coinvolto, cioè da un dato non idoneo ad attestare quella alterazione.
b) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo dell’illogicità, laddove i
giudici del merito hanno individuato, quale elemento di riscontro del reato, la dinamica del
sinistro, mentre l’agente di polizia intervenuto, esaminato in dibattimento, non aveva
rilevato comportamenti dell’imputato dai quali potesse desumersi uno stato di alterazione
dovuto all’assunzione di stupefacenti.
Considerato in diritto.
I motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Il giudice del gravame ha osservato che era stata riscontrata la positività dell’imputato a
diverse tipologie di droghe, cioè alla cocaina, ad oppiacei ed a cannabinoidi e che la elevata
concentrazione di tali sostanze attestava l’assunzione delle stesse in epoca assai prossima al
momento dell’accertamento.
Giustamente, poi, la corte territoriale ha rilevato che le modalità dell’incidente che lo
stesso Di Nanna aveva provocato, costituivano ulteriore segnale indicativo dello stato di
alterazione in cui lo stesso versava, atteso che egli, viaggiando ad una velocità dichiarata di
110-120 km orari è andato violentemente a tamponare un autobus che lo precedeva, della cui
presenza egli non si era neanche avveduto.
Legittimamente, inoltre, la stessa corte, alla stregua di tali emergenze probatorie, ha
ritenuto del tutto inutile l’esecuzione dell’accertamento peritale richiesto.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

Ritenuto in fatto.

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