Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3437 del 08/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3437 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI VICINO NICOLA N. IL 24/09/1964
DE PRETE VINCENZO N. IL 20/08/1971
avverso la sentenza n. 9958/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6 febbraio 2013, in parziale riforma
della condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 10 luglio 2012, nei
confronti di Di Vicino Nicola e De Prete Vincenzo, ritenuti colpevoli di plurimi delitti di rapina
aggravata, riduceva la pena in anni otto di reclusione ed euro 1.800 di multa.
Propongono separatamente ricorso per cassazione gli imputati personalmente,
deducendo l’identico motivo di vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
attenuanti generiche nella massima estensione e alla quantificazione della pena.

gradi di giudizio emerge che il trattamento sanzionatorio è determinato in considerazione dei
gravissimi precedenti penali anche specifici degli imputati e che il giudice di appello ha
benevolmente ridotto la misura della pena, accogliendo il motivo di impugnazione sul punto,
peraltro del tutto generico, in considerazione del “leale comportamento degli imputati”.
Qualsiasi diversa valutazione sul punto esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di
legittimità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi delle impugnazioni, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di
euro 1.000,00 ciascuno a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, l’8 ottobre 2013.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto dalle sentenze di entrambi i

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