Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34367 del 06/06/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 34367 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GAZZARA SANTI

Si

ORDIN-ANZA-

sul ricorso proposto da:
AGOSTINI FRANCESCO N. IL 28/07/1948
avverso la sentenza n. 762/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 06/06/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 14/11/2010,
resa a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava Francesco Agostini
responsabile del reato di cui all’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000, perché, quale
legale rappresentante della M.A.R. srl in liquidazione, non versava l’i.v.a.,
ammontare complessivo di euro 92.972,00; lo condannava alla pena
ritenuta di giustizia.
La Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza del 25/3/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione l’Agostini personalmente, con i seguenti
motivi:
– erronea applicazione dell’art. 10 ter d.Lvo 74/2000 in relazione agli artt.
2 cod.pen, e 27, co. 1, e 3, Costituzione, per violazione dei principi di
irretroattività della norma penale, di colpevolezza e di uguaglianza;
-vizio di motivazione in relazione alla mancanza di liquidità ed erronea
applicazione dell’art. 10 ter, citato decreto in ordine all’elemento
soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, va osservato che la Corte Costituzionale, con sentenza
n. 80/2014, ha dichiarato la illegittimità dell’art. 10 ter, d.Lvo 74/2000,
nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al 17/9/2011,
punisce l’omesso versamento dell’i.v.a., dovuta in base alla relativa
dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di
imposta, ad euro 103.291,38.

i

nei termini previsti ex lege, dovuta in base al modello unico 2006, per un

Orbene, nel caso in esame, all’Agostini è contestata una evasione pari ad
euro 99.972,00, inferiore alla soglia di punibilità, fissata dalla Consulta
con la decisione richiamato.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma il 6/6/2014.

P. Q. M.

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