Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34364 del 24/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34364 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAURISANO DAMIANO N. IL 15/11/1952
avverso la sentenza n. 866/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

I

Data Udienza: 24/05/2013

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Lecce, in
parziale riforma del decisum di prime cure, con cui Damiano Taurisano
era stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv
cod.pen, 2, co. 1 bis, L. 638/83, per avere omesso di versare all’INPS le
lavoratori dipendenti, e condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al
reato ad esso ascritto limitatamente all’omesso versamento delle ritenute
relative ai ratei fino a gennaio 2005, perché estinto per prescrizione, ed
ha eliminato la relativa pena, rideterminando quella finale in mesi 3 di
reclusione ed euro 250,00 di multa;
– che l’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la prescrizione del reato; l’errore commesso dalla Corte di
merito nel rigettare la richiesta di conversione della pena detentiva in
pecuniaria; in subordine invoca l’applicazione dell’indulto;
– che il vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia
permette di ritenere logica e corretta la argomentazione motivazionale,
adottata dal decidente, sia in relazione alla ritenuta non prescrizione
delle violazioni riguardanti il mese di febbraio 2006, sia in relazione al
rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva;
-che, infatti, come rilevato dalla Corte territoriale, il reato di omesso
versamento delle ritenute, relativamente al mese di febbraio 2006, si è
consumato alla data del 16/3/2006, nel momento in cui è scaduto il
termine utile, concesso al datore di lavoro per adempiervi; di tal chè, il
termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6, prorogato di mesi 3, ex art. 2,
co. 1 ter, L. 638/83, si è consumato il 16/12/2012, successivamente alla
pronuncia impugnata ( 7/12/2012 );

ritenute previdenziali ed assistenziali, operate sulle retribuzioni dei

-che, ad avviso del decidente, a giusta ragione, la richiesta di conversione
pena non può trovare accoglimento, in quanto ad essa ostano i plurimi
precedenti penali gravanti sull’imputato, di cui ben sette specificifici;
-che, del pari del tutto inammissibile è da ritenere l’istanza di applicazione
dell’indulto, in quanto non essendo stata formulata nelle fasi di merito, la

-che la inammissibilità del ricorso, dovuta alla manifesta infondatezza dei
motivi, non consentendo l’instaurazione compiuta del rapporto di
impugnazione, preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di
non punibilità, ex art. 129 cod.proc.pen. ( Cass. S.U. 22/11/2000, De
Luca);
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 24/5/2013.

stessa non è deducibile in cassazione ( Cass. S.U. 3/2/1995, Aversa );

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