Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34363 del 24/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 34363 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LANZA COSIMO N. IL 26/03/1969
avverso la sentenza n. 663/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 24/05/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Genova ha
confermato il decisum di prime cure, con cui Cosimo Lanza era stato
dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 2, d.L. 463/83,
convertito in L. 638/83, per avere, quale titolare della impresa edile
assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, e
condannato alla pena ritenuta di giustizia;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo vizio di motivazione in relazione alla entità del trattamento
sanzionatorio;
-che il motivo di annullamento si palesa del tutto destituito di
fondamento, in quanto il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta
l’impugnata pronuncia, permette di ritenere logico e corretto il discorso
giustificativo, svolto dal giudice di merito in punto di dosimetria della
pena, in applicazione dei principi dettati dall’art. 133 cod. pen., con
compiuto richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti penali, anche
specifici, gravanti sul Lanza;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 24/5/2013.

omonima, omesso il versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed

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