Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3436 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3436 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO RAIMONDO N. IL 19/11/1972
avverso la sentenza n. 3148/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25 settembre 2012, in parziale
riforma della condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 2 marzo 2012,
nei confronti di Amato Raimondo, ritenuto colpevole di più condotte in continuazione di
tentata estorsione aggravata, escludeva la continuazione e riduceva la pena ad anni due mesi
otto di reclusione ed euro 866 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando vizio di

distante dal minimo edittale.
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata motiva
ampiamente e correttamente il trattamento sanzionatorio, facendo riferimento alla gravità dei
fatti, ai numerosi e gravi precedenti penali e al comportamento processuale volto a
prospettare una inverosimile giustificazione del suo comportamento, mentre, d’altro canto, il
ricorrente basa il suo ricorso sulla apodittica affermazione della sussistenza di una grave
patologia neuropsichiatrica.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, l’8 ottobre 2013.

motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all’applicazione di una pena

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA