Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3434 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3434 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSERO’ PIERO N. IL 13/04/1965
avverso la sentenza n. 674/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del/iDott.Px. 1l rAJ
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv 0 1A.lk-‘3
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Data Udienza: 15/07/2014

-1- Con sentenza del 30 giugno 2011, resa nelle forme del rito abbreviato, il GUP del
Tribunale di Firenze ha ritenuto Passerò Piero colpevole del reato di omicidio colposo -capo
a) della rubrica-, commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, aggravato ex artt. 186 co. 2 lett. c) e 187 co. 1, 1 bis e 1 quater del codice della
strada -capi b) e c)-, in pregiudizio di Guarnieri Lorenzo.
All’affermazione di responsabilità, riconosciuta a carico dell’imputato nella misura del
75%, è seguita la condanna dello stesso, assorbiti i reati di cui ai capi b) e c) in quello
contestato sub a), applicata la diminuente del rito, alla pena di due anni ed otto mesi di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore
delle parti civili costituite, alle quali sono state assegnate provvisionali di vario importo. Il
tribunale ha anche applicato all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, nonché la sanzione amministrativa di 700,00 euro per la violazione
dell’art. 143 co. XII del codice della strada.
-2- Secondo l’accusa, condivisa dal giudice, l’imputato, nel percorrere, alla guida del
proprio motociclo “LMD Limited”, in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, il viale Degli Olmi di Firenze, aveva invaso l’opposta corsia di marcia lungo la
quale stava transitando il motociclo “Honda SH 125” condotto dal Guarnieri, con il quale si
era scontrato frontalmente. A seguito dell’urto e della conseguente caduta, quest’ultimo
aveva riportato gravi traumi che ne hanno determinato la morte.
Il tribunale ha attribuito la responsabilità dell’incidente, anzitutto, alla condotta di guida
imprudente dell’imputato, ed alla violazione, da parte dello stesso, di specifiche norme del
codice della strada (art. 143); condotta aggravata dall’essersi posto alla guida del motociclo
in alterate condizioni psicofisiche dovute all’assunzione di sostanze stupefacenti e di
bevande alcoliche; anche la vittima, a giudizio dello stesso tribunale, non era esente da
colpa, individuata nella misura del 25%, per avere tenuto una velocità eccessiva e per non
essersi mantenuto in prossimità del margine destro della strada.
-3- Impugnata detta decisione dall’imputato, dal responsabile civile e dalle parti civili, la
Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 15 aprile 2013, in parziale riforma della
sentenza impugnata, ha dichiarato, ai soli fini civili, l’esclusiva responsabilità del Passerò in
ordine ai fatti contestati, ha aumentato l’importo delle somme assegnate alle parti civili a
titolo di provvisionale ed ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.
Il giudice del gravame ha quindi ritenuto che la responsabilità dell’incidente doveva essere
attribuita esclusivamente alla condotta dell’imputato, mentre nessun addebito poteva
rivolgersi alla vittima, poiché dalle emergenze probatorie non era emerso che la stessa
viaggiasse a velocità eccessiva, né che procedesse lontano dal margine destro della
carreggiata.
-4- Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, che deduce:
a) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, mancanza di supporto logico-scientifico
alla ricostruzione dell’incidente, in specie in ordine all’individuazione del punto d’impatto
tra i due motocicli, travisamento della prova, violazione della regola di giudizio del
“ragionevole dubbio”.
Sostiene il ricorrente che la corte territoriale, aggirando le problematiche tecnicoscientifiche emerse fin dalla prima ricostruzione del sinistro, si è affidato alla prova
dichiarativa -cioè alle deposizioni rese dai testi escussi a sommarie informazioni- senza
tenere in alcun conto le conclusioni rassegnate dai tecnici nelle consulenze in atti e senza
svolgere alcuna critica alle stesse. Dall’esame di dette consulenze e degli stessi rilievi

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Ritenuto in fatto.

-5- Con memoria depositata il 9.7.2014, le parti civili contestano i motivi di ricorso e ne
chiedono il rigetto.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
-1- Certamente ingiustificate sono le censure svolte nel primo dei motivi proposti.
A proposito del vizio di motivazione, invero, questa Corte ha costantemente affermato che
il vizio della mancanza o manifesta illogicità della stessa, valutabile in sede di legittimità,
sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motiva,
ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, sia tale da non evidenziare l’iter
argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisone adottata. E’ stato, altresì,
affermato che il vizio è presente anche nell’ipotesi in cui dal testo della motivazione
emergano illogicità o contraddizioni di tale evidenza da rivelare una totale estraneità tra le
argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.
L’indagine di legittimità sulla motivazione affidata a questa Corte è, quindi, volta solo ad
accertare se gli elementi probatori utilizzati dal giudice del merito siano stati compiutamente
valutati secondo le regole della logica, attraverso un iter argomentativo congruo ed
adeguato, idoneo a giustificare la decisione adottata; rimanendo estraneo ai poteri del
giudice di legittimità un intervento volto ad offrire una diversa interpretazione delle prove o
una revisione dell’analisi ricostruttiva dei fatti.
Tanto premesso, deve ammettersi che nel caso di specie nessuno di tali vizi è dato di
cogliere nella motivazione della sentenza impugnata, che ha ribadito la responsabilità
dell’imputato con motivazione congrua, sostenuta da un iter argomentativo del tutto
coerente sul piano logico, che legittimamente ha valorizzato la prova dichiarativa,
rappresentata dalle dichiarazioni rese dai testi che avevano assistito all’incidente (due dei
quali seguivano da presso il motociclo della vittima, un terzo ha incrociato detto motociclo
immediatamente prima dell’incidente), della cui attendibilità nessuno risulta avere mai

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eseguiti nell’immediatezza del fatto dalla polizia municipale era emerso, secondo il
ricorrente, che lo scontro tra i due motocicli non era avvenuto nella corsia di marcia della
vittima, bensì nel centro della carreggiata stradale, nei pressi della linea di demarcazione
delle due corsie, e che il mezzo condotto dal Guarnieri procedeva a velocità elevata.
Circostanza, quest’ultima, che era stata confermata anche dalla stessa prova dichiarativa,
utilizzata ampiamente dai giudici del merito e dagli stessi travisata. Sussisterebbe in atti,
secondo il ricorrente, quantomeno il ragionevole dubbio circa la responsabilità
dell’imputato, che avrebbe dovuto indurre i giudici ad emettere una sentenza assolutoria;
b) Violazione di legge, laddove la corte territoriale ha ritenuto sussistente l’aggravante di
cui all’art. 589 co. 3 nn. 1 e 2 cod. pen.
Si sostiene nel ricorso che la positività delle analisi sulle urine dell’imputato, che hanno
evidenziato la presenza di cannabinoidi, hanno consentito di accertare, appunto, solo tale
presenza, non anche che l’imputato, al momento dell’incidente, fosse sotto l’effetto di
stupefacenti; mentre la presenza di un tasso alcolemico pari ad 1,56 g/1 non supererebbe il
limite dell’ 1,50 previsto dalla legge, che non indica i valori decimali;
c) Vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di attribuzione all’imputato
dell’esclusiva responsabilità dell’incidente, con conseguenti aumenti delle somme
riconosciute a titolo di provvisionale, laddove emergevano elementi che indicavano
quantomeno una cooperazione colposa della vittima nella determinazione dell’evento;
d) Assenza di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche.

-2- Anche il punto concernente la ritenuta esclusiva responsabilità dell’imputato individuata dal primo giudice solo nella misura del 75% – è stato oggetto di attenta analisi da
parte della corte d’appello che ha espresso, anche a tale proposito, valutazioni e
considerazioni che non giustificano le censure proposte dal ricorrente con il terzo dei motivi
proposti.
Richiamati i giudizi espressi dal primo giudice, che aveva individuato una irregolare
condotta di guida della vittima – per il fatto che la stessa procedeva, al momento
dell’incidente, in prossimità, non del margine destro della carreggiata, bensì della linea di
mezzeria ed a velocità non consentita (50/60 km orari, a fronte dei 40 previsti) – la corte
territoriale ha osservato:
-Quanto alla velocità, che il riferimento ai 50/60 km orari, fatto dal teste Carlesimo (uno
dei due giovani che, alla guida del proprio motorino, seguivano da presso il Guarnieri), sulla
base del quale il primo giudice aveva sostenuto che la vittima procedeva a velocità superiore
a quella consentita, non poteva ritenersi affidabile, non tanto per la intrinseca opinabilità di
una tal valutazione, quanto per il fatto che il teste si è espresso in proposito in termini
chiaramente dubitativi, laddove egli, secondo quanto si sostiene nella sentenza impugnata, a
specifica domanda, ha risposto: “credo circa a 50/60 all’ora”. Affermazione che, secondo il
coerente giudizio del giudice del gravame, esprimeva non certezze, ma semplici
supposizioni del teste, sulle quali non potevano trarsi conclusioni di sorta.
-Quanto al punto della corsia lungo la quale transitava la vittima, posto dal tribunale a
ridosso della linea di mezzeria, la corte territoriale ha sostenuto che il Guarnieri non avrebbe
potuto procedere più vicino al margine destro della strada perché l’incidete si è verificato
mentre lo stesso stava superando un’auto in sosta e che, in ogni caso, egli procedeva
mantenendosi ben all’interno della propria corsia.
Argomentazioni e considerazioni, quelle del giudice del gravame, che non presentano
incoerenze di natura logica, che si pongono in piena sintonia con le emergenze probatorie in
atti e che il ricorrente contesta sostanzialmente proponendo di queste una diversa lettura,
non consentita al giudice di legittimità
Da ciò discende anche l’infondatezza della censura concernente la quantificazione della
somme assegnate a titolo di provvisionale, giustamente rideterminate dalla corte territoriale
in conseguenza dell’esclusiva attribuzione all’imputato della responsabilità del mortale
incidente.
-3- Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la
sussistenza delle circostanze aggravanti della guida in alterate condizioni psicofisiche

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dubitato, essendo anche estranei alle parti, e che ne avevano descritto le modalità.
Descrizione alla stregua della quale i giudici del merito hanno ritenuto accertato che
l’impatto tra i due motocicli era avvenuto nella corsia di marcia della “Honda” del
Guarnieri, secondo quanto concordemente sostenuto dagli stessi testi, le cui dichiarazioni
sono state riportate nella sentenza di primo grado.
La corte territoriale ha ancora osservato che le stesse scalfitture metalliche rilevate dalla
polizia municipale sul luogo dell’incidente, prodotte dallo strofinio dei due motocicli
sull’asfalto dopo l’impatto, confermavano che questo si era verificato nella corsia di marcia
della “Honda”, dove sono state rinvenute tracce ematiche e tutte le proiezioni derivate
dall’urto (plastiche, carene, detriti) e dove si trovava lo stesso corpo del Guarnieri.
E’ a fronte di tali significative e dirette emergenze probatorie, quindi, che i giudici hanno
motivatamente ritenuto di superare i dubbi espressi dalla polizia municipale, concernenti il
punto d’impatto (genericamente individuato in prossimità della linea di mezzeria), e dallo
stesso consulente del Passerò; dubbi dei quali, peraltro, questi avrebbe ben potuto ricercare
conferme subordinando la scelta del rito all’espletamento di una perizia tecnica.

-4- Infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’assenza di
motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
Se è vero, infatti, che non vi è nella sentenza impugnata uno specifico riferimento a dette
circostanze, è altresì vero che le ragioni con le quali, nell’atto di appello, la richiesta di
riconoscimento delle stesse è stata accompagnata, si presentano o prive di rilievo, come il
riferimento alla generalizzata abitudine dei motociclisti – anche di quelli che si pongono alla
guida di veicoli in condizioni di alterazione psicofisica per l’assunzione di bevande alcoliche
o di stupefacenti – di ovviare ai problemi del traffico cittadino ponendo in essere pericolose
manovre di sorpasso, cioè tenendo comportamenti altamente censurabili, certo non di
indulgenza meritevoli, bensì di più gravi sanzioni; ovvero a circostanze non più proponibili,
come il richiamo alla responsabilità nella determinazione dell’evento, riconosciuta dal primo
giudice, sia pure in misura minore, alla stessa vittima, ma esclusa dalla corte territoriale.
L’irrilevanza, ai fini difensivi, delle due circostanze, ha legittimamente indotto la corte
territoriale a non considerare il motivo d’appello.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali, nonché alla rifusione alle parti civili delle spese del presente giudizio,
liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a
rimborsare alle parti civili le spese sostenute per questo giudizio che liquida in complessivi
euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.

dovute all’assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti, in relazione alle quali il giudice
d’appello ha giustamente osservato:
-che all’accertata, rilevante, positività a sostanze cannabinoidi, per un valore di 150 ug/l, si
univa un dato sintomatico esterno – costituito dalla sconsiderata condotta di guida
dell’imputato, quasi cinquantenne, del tutto indifferente rispetto all’esigenza di adeguarsi,
oltre che ad elementari regole di prudenza, anche ad una difficile e pericolosa condizione di
traffico – che rivelava una condizione di alterazione in atto al momento dell’incidente;
-che lo stato di alterazione alcolica rilevato (156 g/1) doveva ritenersi riconducibile alla
fattispecie di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) C.S., attesa l’irrilevanza del dato decimale, laddove
sia superato il tasso di riferimento individuato nelle tre diverse fattispecie previste dalla
norma (nel caso in esame 1’1,5 g/1), come peraltro ha già affermato questa Corte con la
sentenza indicata dal ricorrente.

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