Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3434 del 08/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 3434 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARTOLI LUIGI N. IL 09/07/1964
avverso la sentenza n. 14682/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;

Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 22 gennaio 2013, applicava ex artt. 444
c.p.p. la pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa nei confronti di
Bartoli Luigi in ordine al delitto di rapina aggravata.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Il motivo del ricorso è manifestamente infondato.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento,

essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (per tutte, Sez. U
n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie, la sentenza
impugnata ha evidenziato le prove di colpevolezza emergenti dalle immagini del sistema di
videosorveglianza e dagli esiti della perquisizione e del sequestro.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, 1’8 ottobre 2013.

che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 deve

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA