Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3433 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3433 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Eurocoop Consorzio
nel proc. c/o
Scudieri Raffaele ed altri
indagati artt. 416 bis c.p. e 10 D.Lgs. 74/00

avverso la ordinanza del Tribunale peri! Riesame di Roma del 7.4.14

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Nell’ambito di un procedimento
piuttosto ampio che vede la contestazione del reato associativo e di numerosi reati-fine di
natura tributaria (prevalentemente occultamento e distruzione di scritture contabili), tra gli altri, è stato
disposto il sequestro preventivo, per equivalente, di beni immobili, partecipazioni azionarie e
conti correnti bancari anche nei confronti del Consorzio Eurocoop (di cui è risultato rappresentante
legale – o, secondo l’accusa, di fatto — D’Antonio Salvatore, uno degli indagati).

Data Udienza: 16/12/2014

2. Motivi del ricorso – Avverso tale ultima decisione, la Eurocoop ha proposto ricorso,
tramite difensore, deducendo violazione di legge per omessa e/o apparente motivazione.
A tal fine, il ricorrente ricorda che, nei motivi di appello, era stata evidenziata la piena
autonomia della persona giuridica Consorzio rispetto agli indagati tanto è vero che lo stesso
come soggetto giuridico
provvedimento cautelare del G.i.p. aveva definito la Eurocoop
«finalizzato a fungere da referente per tutti i clienti e motore organizzatore di tutte le attività
svolte, curando l’organizzazione del lavoro e di tutti i dipendenti in tutti i suoi aspetti».
r•i. 10561/14) ha
Si ricorda, inoltre, che anche la recente pronuncia di queste S.U.
affermato che non è possibile fondare la confisca dei beni della società sull’assunto che l’autore
del reato ne aveva la disponibilità in quanto amministratore.
A fronte di tali rilievi, però, secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe risposto se
non in modo apparente ma non puntuale perché si è limitato a ricordare il meccanismo
criminoso in base al quale sarebbero stati commessi i reati ipotizzati. Precisa, infatti, il
Tribunale che essi si fondavano sulla creazione fittizia di varie cooperative formalmente
deputate a svolgere le attività di pulizia (oggetto sociale della Eurocoop) per conto di quest’ultima sì
che, alla medesima, esse fatturavano, falsamente (visto che i dipendenti facevano capo alla sola
Eurocoop per gli importi necessari a coprire il fatturato del Consorzio Eurocoop); a tale stregua, a propria
volta, la Eurocoop poteva pareggiare debito e credito IVA e, di conseguenza, non versare nulla
a fini impositivi. Secondo l’accusa, le cooperative predette venivano costituite per due o tre
anni e, quindi, sparivano nel nulla senza lasciare scritture contabili.
Stante quanto precede, il ricorrente ricorda che, però, la dimostrazione della inesistenza
delle singole cooperative non ha nulla a che vedere con la esistenza obiettiva della Eurocoop
che, anzi, proprio dalla descrizione di tale meccanismo, emerge in tutta la sua autonoma
personalità giuridica sì che non se ne può affermare la fittizietà al fine di giustificare
l’apprensione dei suoi beni. Si ribatte, cioè, che, per sostenere che essa era una sorta di
paravento dietro cui si nascondeva l’amministratore, il Tribunale avrebbe dovuto offrire degli
elementi indicatori come un capitale sociale irrisorio, ovvero l’essere in perdita investendo
capitali propri.
In ogni caso, si deduce vizio motivazionale sul rilievo che, in mancanza di specifiche
controdeduzioni, la mera ritrascrizione della precedente motivazione non adempie l’obbligo
motivazionale imposto dalla norma.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione – Il ricorso è inammissibile per più ragioni.
La principale risiede nel fatto che, come reiteratamente affermato da questa S.C. ,
anche a sezioni unite ( per tutte, 29.5.08, Ivanov, Rv. 239692) il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di
legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in judicando” sia quei vizi della
motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e
ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(coni’. SU., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).

Tale certamente non è il caso in esame mentre, dalla stessa esposizione dei
motivazione, risulta, per contro, evidente che gli argomenti sviluppati dalla Eurocoop
attengono al merito della vicenda e lo sforzo è solo quello di prospettarli sotto una diversa
angolazione, per conseguire risultati diversi e più favorevoli, in replica al taglio interpretativo
scelto dal Tribunale,.
In pratica, con argomentazione anche alquanto generica, si impugna la motivazione nei
suoi contenuti.

2

A seguito di istanza avanzata dai difensori della Eurocoop volta ad ottenere la revoca di
tale sequestro, il G.i.p. aveva respinto ed il provvedimento, appellato dinanzi al Tribunale per il
Riesame, era stato confermato.

suo legale rappresentante che, nella specie, era il D’Antonio, amministratore di fatto sino al 2010).

I giudici di merito hanno, infatti, spiegato come, nella specie, il Consorzio Eurocoop non
potesse essere considerato, né, soggetto estraneo al reato, né, soggetto giuridico autonomo,
rispetto agli indagati, visto il sistema di creazione di una serie di cooperative fittizie funzionali
solo a consentire alla Eurocoop di «pareggiare debito e credito IVA e, di conseguenza, di non
versare nulla a fini impositivi» con conseguente vantaggio economico che, nella specie, è stato
stimato nella misura di oltre 12 milioni di euro.
Di conseguenza, in armonia con il principio enunciato proprio dalle S.U. citate dal
ricorrente, (30.1.14, Gubert, Rv, 258646) esiste un qualificato fumus circa il fatto che il Consorzio
Eurocoop costituisse «l’ingranaggio principale del meccanismo così congegnato ed ultimo filtro
dietro il quale si celano i componenti della compagnia criminosa che in tal modo ottengono
indebiti vantaggi sotto forma di risparmio di spesa, attraverso l’evasione tributaria».
Da quanto precede, risulta evidente, pertanto, che la doglianza qui svolta è priva di
pregio perché non si registra alcuna violazione di legge (identificabile astrattamente in una mancanza
totale o assoluta irragionevolezza della motivazione) sì che il ricorso, oltre che inammissibile per essere
stato svolto al di fuori dei margini consentiti (violazione di legge), è anche manifestamente
infondato.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso il 16 dicembre 2014
Il Presidente

La stessa evocazione della sentenza delle S.U. (Rv. 258646), da parte del ricorrente, risulta
strumentalmente suggestiva perché viene estrapolata dal suo interno una frase della massima
ignorando i principi complessivi desumibili da essa.
In pratica, infatti, è stabile il concetto – affermato anche aliunde (Rv. 258647) – che è da
considerare legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto
nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo
legale rappresentante, «non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato».
Queste sezioni unite, a propria volta, hanno ribadito che, nel caso di reati tributari commessi
dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla
confisca per equivalente (prevista dagli artt. 1, comma 143, della I. n. 244 del 2007 e 322 ter c.p.) non può
essere disposto sui beni dell’ente «ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e
rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni».
Orbene è proprio questo l’aspetto che il Tribunale ha valorizzato nella propria
motivazione spiegando il meccanismo truffaldino posto in essere dalla Eurocoop (e, per essa, dal

P

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