Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34321 del 24/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34321 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mandica Carmelo, nato a Rosarno il 19.3.60
imputato artt. 334 e 349 c.p.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del 31.5.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
L’imputato è stato giudicato responsabile della violazione degli artt. 334 e 349 c.p. per
avere sottratto una vettura sottoposta a sequestro giudiziale, di cui era stato anche nominato
custode, e circolandoci fino a percorrere 4000 km.
La Corte d’appello ha confermato la condanna inflitta in primo grado e di ciò si duole il
ricorrente osservando che non è stato fatto alcun accertamento per valutare l’avvenuto
deterioramento della vettura né motivazione alcuna è stata fornita a fronte della richiesta di
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
La doglianza si risolve, infatti nella mera denuncia di mancanze su aspetti fattuali
irrilevanti e sui quali, comunque, i giudici si sono già espressi. Va, anzi, detto che
l’argomentare della Corte è fin troppo completo visto che, ai fini della ricorrenza degli estremi
del reato di cui all’art. 334 c.p., era da sola sufficiente l’accertata utilizzazione dell’auto di cui
Data Udienza: 24/05/2013
l’imputato era custode giudiziario. Per di più, sottolinea la Corte, tale impiego era stato
prolungato, come testimonia la percorrenza di 4000 km sì da potersi anche affermare che la
norma era stata violata anche sotto il profilo del deterioramento (condotta alternativa contemplata
dalla norma).
Nessun accertamento fattuale in proposito era, quindi, dovuto.
Non risponde al vero, poi, che i giudici non abbiano motivato in punto di attenuanti
generiche visto che, al contrario, essi hanno ribadito la decisione negativa del primo giudice, a
riguardo, sottolineando la pluralità di precedenti (per furti, ricettazione ed evasione) nonché,
soprattutto, l’assenza di elementi positivi che giustificassero le invocate attenuanti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 24 maggio 2013
Il Presidente
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.