Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 34320 del 24/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34320 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Bevilacgua Cosimo, nato a Catanzaro il 13.10.63
imputato art. 6/d L. 110/08
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 3.2.11
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Viste le conclusioni della parte civile depositate in data odierna;
osserva
depositate il 24 le conci della P.C. diciamogli che la declaratoria di inammis rende
implicita anche la condanna sulle statuizioni civili
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di mesi 4 di
reclusione e 5333,34 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 6/d L. 110/08.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia operato una
valutazione approfondita di merito delle emergenze processuali ai fini della esclusione di cause
di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) va, poi, rammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
Data Udienza: 24/05/2013
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Sono, quindi, implicitamente, accolte le conclusioni della parte civile visto che la
statuizione di inammissibilità fa salve quelle civili disposte nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 24 maggio 2013
Il Presidente
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” ( da ult., Sez. II, 12.10.05,
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844). Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (Sez. V
15.4.99, Barba, Rv. 213633) non è necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della
esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita motivazione” a riguardo.
Nella specie, peraltro, lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, invece, che il
Tribunale ha proprio preso le mosse dalla considerazione che non esistevano le condizioni per
una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo all’informativa redatta
l’11.3.09 dai CC. Di S. Eufemia d’Aspromonte precisando che da tale atto si evince che
l’imputato è stato sorpreso dai militari a bordo di un autocarro di sua proprietà carico di
terraglia, pezzi di motore di autovetture, pezzi di cantiere e rottami di varia natura e, quindi,
chiaramente intento allo smaltimento di quei rifiuti senza avere la prescritta autorizzazione.