Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3432 del 08/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3432 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: FIANDANESE FRANCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALHIVSKYY VASYL N. IL 26/02/1982
avverso la sentenza n. 225/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
31/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO
FIANDANESE;
Data Udienza: 08/10/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 31 ottobre 2012, in parziale riforma
della condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rovereto, in data 9 dicembre 2010, nei
confronti di Malhivskyy Vasyl, ritenuto colpevole dei delitti di rapina e lesioni personali,
riduceva la pena a mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 178 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo erronea
applicazione della legge penale, in quanto il fatto contestato avrebbe dovuto essere qualificato
Il motivo di ricorso non è consentito, poiché non è stato proposto con i motivi di appello
e, comunque, difetta del requisito della indicazione specifica della ragioni in fatto o in diritto
per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile (art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616, valutata la colpa, quale emerge evidente dal
contesto dei motivi dell’impugnazione, al pagamento della somma, che si ritiene equa, di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, in camera di consiglio, l’8 ottobre 2013.
ai sensi dell’art. 624 c.p.