Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3432 del 07/01/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 3432 Anno 2016
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OJIERIAIKHI BRIGHTLEN N. IL 24/01/1987
avverso la sentenza n. 1112/2015 TRIBUNALE di PADOVA, del
04/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

Data Udienza: 07/01/2016

33131/15 RG
Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Padova ha applicato a OJERIAIKHI
BRIGHTLEN, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il reato di cui ali’ art.
73, comma 4 , d.P.R. n. 309/90.

Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile perché proposta al di
fuori dei casi consentiti, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato
– con motivazione che il ricorrente non attinge in alcun modo – alle indicazioni di questa Corte
regolatrice e, adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di
motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U del
27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina), motivando la insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 129 c.p.p. sulla base delle emergenze in atti analiticamente indicate.

All’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende, che stimasi equo quantificare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 7.1.2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, deducendo
vizio della motivazione in relazione alle ragioni della omessa pronuncia di proscioglimento ex
art. 129 c.p.p.

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